Cessione gratuita alloggi prefabbricati sisma 1980 e termine sei mesi (Cass. civ. Sez. II n. 13882 del 18.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in proprietà degli alloggi prefabbricati costruiti per il terremoto del 1980 in Campania e Basilicata, l’art. 21-bis d.l. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995, riconosce al destinatario di formale assegnazione, ancorché provvisoria, il diritto al trasferimento, una volta presentata la domanda nei termini. Il termine di sei mesi previsto dal terzo comma della disposizione è perentorio, ma per gli alloggi realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, introdotti dall’art. 5-bis, terzo comma, d.l. n. 86/2005, convertito dalla legge n. 148/2005, decorre dall’entrata in vigore di tale modifica. La facoltà del Comune di determinare un prezzo commisurato agli oneri di manutenzione non esclude la sussistenza del diritto né la cognizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Gli assegnatari di tre alloggi prefabbricati, realizzati dopo il sisma del 1980 in un Comune della Basilicata, hanno convenuto in giudizio l’ente locale dopo il diniego opposto alla loro domanda di trasferimento gratuito della proprietà, presentata nel 2005. Hanno chiesto l’accertamento del trasferimento, la nullità dei contratti di locazione, la restituzione dei canoni e il risarcimento del danno.
Il Tribunale ha accolto la domanda di cessione e ha escluso che nulla fosse dovuto a titolo di canone dal settembre 2005. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 465/2018, ha ribaltato l’esito, rigettando ogni domanda sul rilievo che la domanda era stata presentata oltre il termine e che il trasferimento richiedeva un atto formale di cessione preceduto da una valutazione amministrativa. Due dei tre attori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato unitariamente i motivi, rigettando l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, e ha escluso la nullità della sentenza dedotta per il riferimento, in motivazione, a un soggetto estraneo alla vicenda: si tratta di un mero errore materiale, che non incide sul contenuto della decisione.
È stata invece dichiarata inammissibile la censura sulla nullità dei contratti di locazione. Il rigetto di quella domanda in primo grado non era stato impugnato con appello incidentale e la questione è ormai coperta dal giudicato, non essendo stata devoluta al giudice di appello.
Nel merito, la Corte ha riletto il quadro normativo. La sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis, primo comma, primo periodo, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita anche degli alloggi costruiti o acquistati dai Comuni quali concessionari del Commissario straordinario. È così superata ogni obiezione sull’applicabilità della disposizione alla fattispecie.
Il termine di sei mesi del terzo comma è perentorio. Tuttavia l’art. 5-bis, terzo comma, d.l. n. 86/2005 ha ampliato la platea degli alloggi cedibili, includendo quelli realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, senza modificare il terzo comma: il termine per queste domande decorre perciò dall’entrata in vigore della modifica, altrimenti la previsione sarebbe stata inutilmente introdotta.
Ne segue che la Corte d’appello ha errato nel limitarsi a dichiarare tardive le domande. Il giudice del rinvio dovrà accertare se gli immobili presentino le caratteristiche costruttive richieste e se le domande siano state presentate entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’art. 5-bis d.l. n. 86/2005. Dovrà inoltre verificare la sussistenza di una formale assegnazione, anche provvisoria, presupposto necessario del diritto, secondo il principio già affermato da Cass. Sez. II n. 25574 del 2023 e da Cass. Sez. II n. 5032 del 2022. La mancata determinazione del prezzo non esclude il diritto né la cognizione del giudice ordinario, poiché l’art. 21-bis non attribuisce all’Amministrazione alcun potere discrezionale di accettare o rifiutare la domanda.
Il ricorso è dunque accolto nei limiti esposti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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