Cessione di impianto fotovoltaico e incentivi: esclusa l’azienda (Cass. civ. Sez. V n. 10767 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra cessione di azienda, ai sensi dell’art. 2555 cod. civ., il trasferimento di un impianto fotovoltaico cui acceda la titolarità del rapporto convenzionale con il Gestore dei servizi energetici, poiché il requisito funzionale dell’organizzazione non è soddisfatto dalla mera aggregazione di un bene immobile a un rapporto giuridico strumentale alla fruizione di incentivi economici e di determinate condizioni di commercializzazione. L’azienda esige un’organizzazione da sola sufficiente all’esercizio dell’attività imprenditoriale, cioè alla produzione o commercializzazione di beni o servizi. La censura che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, contesti l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito con sentenze conformi è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva riqualificato un atto di vendita della proprietà superficiaria venticinquennale di un impianto fotovoltaico come cessione di azienda. Secondo l’Ufficio, il trasferimento non riguardava solo l’impianto e le attrezzature, ma anche i diritti e gli interessi legittimi derivanti dalla convenzione con il Gestore dei servizi energetici, con conseguente sfruttamento economico degli incentivi del c.d. conto energia.
Il ricorso è stato accolto in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. La Commissione tributaria regionale ha escluso la configurabilità della cessione di azienda, ritenendo mancante l’elemento dell’organizzazione e qualificando il bene come mero macchinario, pur sofisticato e complesso, destinato alla produzione di energia elettrica e al suo incalanamento nella rete nazionale. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denunciava l’erronea applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2555 cod. civ., sostenendo che il requisito funzionale dell’organizzazione sarebbe presente in una fattispecie unitaria caratterizzata dal collegamento all’immobile del conto energia, idoneo a consentire lo sfruttamento economico degli incentivi.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Pur formalmente prospettata come violazione di legge, la censura tende in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito con sentenze conformi sul punto, non censurabile neppure ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.. Il motivo, pertanto, non è riconducibile ad alcuno dei vizi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte ha confermato la correttezza della qualificazione operata dal giudice di appello. Non può ravvisarsi il requisito funzionale dell’organizzazione nell’aggregazione a un bene immobile di un rapporto giuridico che non è diretto alla produzione o commercializzazione di beni o servizi, ma esclusivamente alla fruizione di incentivi economici e di determinate condizioni di commercializzazione.
Il principio posto a fondamento della decisione è che l’azienda è il complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’impresa ed esige un’organizzazione da sola sufficiente all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Non è dunque sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la mera aggregazione di un bene a un rapporto giuridico strumentale alla fruizione di agevolazioni fiscali e di altri vantaggi economici.
Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che, essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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