Redditometro e studi di settore: errata individuazione del thema decidendum (Cass. civ. Sez. V n. 10763 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito, ma sono sindacabili come vizio di nullità processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel giudizio tributario, il giudice d’appello che applica i principi elaborati in materia di studi di settore a un accertamento sintetico effettuato con il metodo del redditometro individua erroneamente il thema decidendum e incorre in un error in procedendo rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La determinazione sintetica del reddito ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa, non una presunzione semplice, dispensando l’Amministrazione da ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva.

Il Fatto

La contribuente riceveva due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2006 e 2007. L’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, sulla base di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: un’abitazione principale, tre unità immobiliari, un autoveicolo, un’imbarcazione e un acquisto di immobile.

Dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, la contribuente proponeva ricorso. La C.t.p. annullava gli avvisi. La C.t.r. rigettava l’appello dell’Ufficio, compensando le spese. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un solo motivo; la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

L’Ufficio denunciava l’error in procedendo della sentenza d’appello, che aveva rigettato il gravame richiamando i principi giurisprudenziali in materia di studi di settore, applicandoli a un accertamento effettuato con il metodo del redditometro. La contribuente eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per non aver l’Ufficio dedotto la violazione dei numeri 3 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

La Corte supera l’eccezione. Anche a prescindere dalla rubrica, dal corpo del mezzo si trae la denuncia della violazione dei principi sul contraddittorio procedimentale, dell’attribuzione legale dell’onere della prova e della disciplina del redditometro. La doglianza attinge nel suo complesso l’errata individuazione del thema decidendum operata dal giudice d’appello.

Richiamando un proprio orientamento, la Corte ribadisce che la rilevazione del contenuto della domanda è sindacabile come vizio di nullità processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. quando l’inesatta individuazione del petitum determini violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nel merito, il motivo è fondato. Manca una ratio decidendi preliminare sulla nullità dell’accertamento per violazione del contraddittorio preventivo: i giudici d’appello non la affermano espressamente, ma confondono l’accertamento sintetico con quello da studi di settore, per i quali è previsto l’obbligo di contraddittorio. Proprio per tale commistione la C.t.r. decide richiamando i principi sugli studi di settore, in particolare sull’onere e sul contenuto della prova gravante sul contribuente.

La Corte ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis. L’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa: una volta accertata l’effettività dei fattori-indice, il giudice non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore, ma può valutare la prova contraria del contribuente. Questi deve dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, non essendo sufficiente la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito di disponibilità economica.

Il giudice d’appello, invece, ha applicato i principi sugli studi di settore a un accertamento ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, qualificando le presunzioni come semplici anziché legali relative, considerando solo gli incrementi patrimoniali e non le spese di mantenimento, e non estendendo l’esame della prova liberatoria alla relazione tra disponibilità extrareddituali e spese contestate. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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