Cessione in blocco: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova inclusione credito (Cass. civ. Sez. III n. 10742 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco dei crediti, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, prevista dall’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, è equipollente alla notificazione della cessione ai debitori ceduti e ne prova l’avvenuta comunicazione. Da essa non discende però la prova che lo specifico credito azionato rientri tra quelli trasferiti. In caso di contestazione del debitore, l’inclusione può essere presunta solo se il credito appartiene a una categoria di crediti ceduti le cui caratteristiche siano indicate in modo dettagliato e preciso, sì da consentirne l’individuazione senza incertezze. Un’indicazione generica, riferita a tutti i finanziamenti dichiarati deteriorati e maturati in un arco temporale lunghissimo, non integra gli indizi gravi, precisi e concordanti richiesti dall’art. 2729 c.c.
Il Fatto
La cessionaria di crediti deteriorati, affermatasi titolare del credito vantato dalla banca verso il ricorrente in forza di due decreti ingiuntivi, ha convenuto in giudizio il debitore, i suoi eredi e una società agricola per sentire dichiarare inefficaci, ai sensi dell’art. 2901 c.c., due compravendite immobiliari stipulate in ambito familiare. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello di Trento ha confermato la decisione.
Il debitore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria e la correttezza del ragionamento presuntivo su cui si fonda l’azione revocatoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La questione riguarda la prova che la banca abbia effettivamente ceduto alla controricorrente il credito vantato verso il ricorrente. La cessionaria sostiene che il credito sia stato trasferito insieme a una molteplicità di altri, mediante cessione in blocco, notificata con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I giudici di merito hanno ritenuto di poter presumere che nel blocco fosse compreso anche il credito controverso, poiché la cessione aveva riguardato tutti i crediti in sofferenza maturati in circa un quarantennio e quello per cui è causa era maturato in quel periodo. La Corte di Cassazione censura questo passaggio.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione: dimostrando di averla effettuata, si prova l’avvenuta notificazione ai debitori ceduti. Altra è però la prova dell’inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti in blocco, che dalla mera prova della notifica non discende (Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 22151/2019).
In caso di contestazione, la relativa prova può essere presunta quando il credito rientri nella categoria di quelli ceduti: occorre però che l’indicazione delle caratteristiche della categoria sia sufficientemente dettagliata e precisa (Cass. n. 4277/2023). Nella specie l’accertamento è carente: l’indicazione dei crediti ceduti è generica e riferita a tutti i finanziamenti dichiarati deteriorati, espressione atecnica che non individua una tipologia giuridica di crediti, maturati in ben 41 anni. Tale indicazione non legittima la presunzione fondata sugli indizi gravi, precisi e concordanti.
Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati; il secondo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.