Insolvenza e inammissibilità del ricorso per rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. I n. 10745 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della specialità della procura alle liti può essere soddisfatto dalla collocazione topografica della procura, con firma autenticata dall’avvocato, sul foglio separato allegato all’atto cui si riferisce, ai sensi dell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ. Il convincimento del giudice di merito sulla sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione giuridicamente corretta e non inficiata dall’omesso esame di fatti effettivamente decisivi. La doglianza che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, attinga il merito e miri a una rivalutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale ha dichiarato il fallimento di una società su ricorso di un creditore istante, in accoglimento del reclamo proposto contro l’originario rigetto dell’istanza. La società ha impugnato la decisione davanti alla Corte d’appello, che ha rigettato il reclamo.

La Corte territoriale ha valorizzato la situazione patrimoniale prodotta, il debito tributario in realtà risalente a esercizi precedenti, il credito non contestato del creditore istante e la mancanza di prova sull’effettiva esistenza di disponibilità liquide. Da qui la conclusione sulla incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali. Contro questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il creditore istante ha resistito con controricorso, mentre il Fallimento intimato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di specificità della procura. La procura risulta apposta su foglio separato allegato al ricorso e contiene il riferimento al giudizio di cassazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte afferma che la specialità della procura può essere soddisfatta dalla congiunzione tra la procura rilasciata con firma autenticata e l’atto a cui si riferisce, secondo l’art. 83, comma 3, cod. proc. civ.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 1 legge fallimentare, sostenendo che la Corte d’appello si sarebbe contraddetta nel valutare inattendibile lo stato patrimoniale aggiornato e attendibile invece la nota integrativa del bilancio, e avrebbe sommato ai debiti scaduti il credito del creditore istante già transatto.

Il motivo è dichiarato inammissibile. Sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, esso attinge il merito e mira a una rivalutazione delle risultanze istruttorie scrutinate dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019 e altre pronunce conformi.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 5 legge fallimentare, per l’asserita assenza di ulteriori inadempimenti e di fatti esteriori costituenti indici di insolvenza. Anch’esso è ritenuto inammissibile: per consolidato indirizzo, il convincimento del giudice di merito sulla sussistenza dello stato di insolvenza integra un apprezzamento di fatto, incensurabile se sorretto da motivazione corretta e non inficiata dall’omesso esame di fatti decisivi.

Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., con riguardo a tre bonifici che avrebbero ridotto il debito verso il creditore istante. La Corte lo ritiene manifestamente infondato, poiché la Corte d’appello ha espressamente valutato quei fatti, rilevando che i bonifici riportano causale di prestito infruttifero e risultano effettuati su conto personale, senza attinenza al rapporto commerciale tra le società. Segue la condanna alle spese e la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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