Reclamo avverso dichiarazione di fallimento: soglia ex art. 15 l.fall. accertabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 10741 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall’art. 18 l.fall., non si applica la regola dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., che esclude l’impugnabilità per vizio di motivazione della sentenza che conferma la decisione di primo grado. Il giudizio di reclamo ha un peculiare effetto devolutivo e consente sempre l’allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l’esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare; manca quindi l’identità di ratio che giustificherebbe un’applicazione analogica della disciplina dell’appello. La soglia di indebitamento scaduto fissata dall’art. 15, comma 9, l.fall. è condizione di pronunciabilità della sentenza di fallimento, sottratta all’onere della prova e accertabile anche d’ufficio sulla base degli atti dell’istruttoria prefallimentare.
Il Fatto
La società creditrice ricorre per la dichiarazione di fallimento dell’impresa individuale del ricorrente. Il tribunale accoglie la domanda e dichiara il fallimento. Il ricorrente propone reclamo ai sensi dell’art. 18 l.fall.; la Corte d’appello di Catania lo rigetta con sentenza n. 212/2022.
Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. La società creditrice resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per la cosiddetta doppia conforme. Il fallimento, intimato, non svolge difese.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla doppia conforme. Al procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non si applica la disciplina prevista dal solo giudizio d’appello dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. La ragione sta nel peculiare effetto devolutivo del reclamo, nel quale è sempre ammessa l’allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l’esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare. Ciò esclude un’applicazione analogica della disciplina dell’appello, in assenza della necessaria identità di ratio, come già affermato da Cass. 5520/2017.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il creditore istante debba documentare il superamento della soglia dell’art. 15, ultimo comma, l.fall. e l’impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente le obbligazioni. La Corte dichiara il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., rilevando la continua commistione tra il piano dello stato di insolvenza e quello del presupposto della soglia.
Il principio affermato è che, una volta assolti gli oneri di allegazione, la sentenza dichiarativa di fallimento può essere pronunciata ove risulti, alla data della decisione e sulla base di tutti gli elementi dell’istruttoria prefallimentare, un indebitamento scaduto almeno pari alla soglia minima fissata dall’art. 15, comma 9, l.fall. Si tratta di una condizione di pronunciabilità, sottratta in senso stretto all’onere della prova e da accertarsi anche d’ufficio per come risulti dagli atti dell’istruttoria. Di qui la previsione delle informazioni urgenti e l’espletamento di mezzi di prova officiosi, finalizzati a fare emergere la reale dimensione dell’insolvenza.
Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 5 l.fall., è inammissibile: il ricorrente non considera le plurime ragioni dei giudici del reclamo e aggredisce la valutazione del materiale istruttorio, non sindacabile in sede di legittimità, contrapponendo alla motivazione documenti solo genericamente indicati. Sul punto la Corte d’appello ha reso motivazione congrua ed esaustiva, superiore alla soglia minima di costituzionalità individuata dalle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Il terzo motivo, sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è inammissibile perché promiscuo e perché censura anch’esso la valutazione delle prove. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi; quella dell’art. 116 cod. proc. civ. solo se il giudice disattende il prudente apprezzamento o attribuisce a una prova il valore di un’altra. Il quarto motivo, sulle spese, è palesemente inammissibile, rientrando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito.
Nota della Redazione
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