Conflitto di interessi e nullità della procura nel retratto agrario esercitato congiuntamente (Cass. civ. Sez. 3 n. 20211 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di prelazione e il conseguente diritto di riscatto del fondo agricolo, riconosciuto dall’art. 7 della legge n. 817/1971 a ciascun proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante con quello posto in vendita, è separato ed autonomo rispetto a quello spettante agli altri confinanti. Tale diritto può essere azionato singolarmente o congiuntamente, purché in questo secondo caso i retraenti sottopongano al giudice un progetto di accorpamento del fondo per porzioni distinte e materialmente individuate. Nel conflitto tra più domande di retratto, il giudice deve valutare il miglior accorpamento del fondo alla stregua delle finalità di ricomposizione fondiaria, prescindendo dalla priorità temporale dell’iniziativa e dalle preferenze del venditore. La proposizione di una domanda in via alternativa, volta all’attribuzione esclusiva del fondo all’uno o all’altro interventore, determina un conflitto di interessi anche solo virtuale tra le parti, rendendo nulla, per difetto di ius postulandi del difensore, la procura alle liti e l’intero atto di intervento.
Il Fatto
Una comproprietaria e coltivatrice diretta di un fondo esercitava l’azione di riscatto agrario, ai sensi degli artt. 7 della legge n. 817/1971 e 8 della legge n. 590/1965, in relazione a un fondo confinante oggetto di compravendita. Nel giudizio spiegavano intervento volontario due soggetti, anch’essi proprietari e coltivatori diretti di fondi confinanti, assistiti dal medesimo difensore. Gli interventori domandavano, in via principale, che il fondo fosse trasferito loro “congiuntamente o singolarmente”, rimettendo al Tribunale la scelta; in via subordinata, chiedevano dichiararsi l’inefficacia della vendita e la sostituzione dell’acquirente con gli stessi retraenti e l’attrice, in concorrenza tra loro, per la parte corrispondente al confine di ciascuno.
Il Tribunale accoglieva la domanda di uno degli interventori, dichiarandolo parte acquirente del fondo. La Corte d’appello, invece, accogliendo il gravame dell’attrice, disponeva il trasferimento del fondo in suo favore. I giudici del gravame ritenevano invalido l’atto di intervento congiunto, per la sussistenza di un conflitto di interessi tra le due parti intervenienti, rappresentate dal medesimo difensore. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’erede di uno degli interventori, articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, chiarisce che l’esercizio del retratto agrario da parte di più proprietari confinanti deve essere inquadrato in una prospettiva di possibile conflitto tra soggetti, ciascuno titolare di un diritto separato ed autonomo di prelazione e riscatto. La domanda giudiziale può essere proposta in maniera singola o congiunta, ma in questo secondo caso l’attribuzione del fondo deve avvenire secondo un piano di accorpamento che rispetti l’esigenza di incremento delle singole aziende. In presenza di domande concorrenti, il giudice è chiamato a una valutazione comparativa per individuare, tramite il criterio del migliore accorpamento, il diritto prevalente.
Nel caso di specie, la domanda degli interventori era stata formulata come alternativa: essi chiedevano che il fondo fosse intestato a entrambi oppure a uno solo di essi, come preferito dal giudice. È proprio questa alternativa a far emergere la conflittualità tra le loro posizioni. L’accoglimento dell’istanza di uno comporta necessariamente il rigetto di quella dell’altro. La Corte qualifica tale conflitto come anche solo virtuale, rilevando che la situazione di incompatibilità è insita nella struttura stessa della domanda proposta, la cui soluzione impone di risolvere la contrapposizione tra i due interventori.
Sulla base di tale premessa, la Corte afferma che la sussistenza del conflitto di interessi tra i due interventori determina l’invalidità dell’atto di intervento compiuto tramite lo stesso difensore, per difetto di ius postulandi. Il difensore non può svolgere la propria attività in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti. Tale vizio inficia l’attività difensiva nella sua interezza e non è suscettibile di una valutazione frazionata, essendo giuridicamente inconcepibile un’invalidità parziale dell’atto di intervento che colpisca solo una delle domande proposte.
La Corte respinge anche la tesi del ricorrente che invocava l’applicazione del meccanismo di sanatoria di cui all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.. La norma è applicabile, nella versione previgente, solo ai vizi di rappresentanza sostanziale, non anche alla nullità della procura alle liti per difetto di ius postulandi. Tale distinzione, ribadita dalle Sezioni Unite n. 37434 del 2022, esclude che il vizio potesse essere sanato nel caso in esame, essendo il giudizio regolato dal testo anteriore alla riforma della legge n. 69/2009. La mancata sanatoria determina la propagazione dell’invalidità agli atti processuali dipendenti, incluse le sentenze di merito, nonostante le diverse condotte processuali serbate in appello dai soggetti confliggenti.
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Nota della Redazione
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