Giudicato esterno: onere di prova e decisione di mero rito (Cass. civ. Sez. V n. 8725 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che eccepisce il passaggio in giudicato esterno di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della sentenza stessa munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., anche in caso di non contestazione della controparte, restandone esonerata solo quando quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato. La decisione di mero rito, che si limiti a rilevare una sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. senza esaminare il merito, dà luogo a un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa non è idonea a produrre, sul piano oggettivo e soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio.
Il Fatto
Una società contribuente aveva presentato istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, con riguardo all’IRES per l’anno 2014. L’istanza era stata rigettata dall’Ufficio. La società, dopo aver versato le somme a scopo cautelativo, aveva proposto separato giudizio avverso il diniego sull’interpello, definito in appello con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Parallelamente aveva chiesto il rimborso dell’IRES versata; il ricorso avverso il silenzio-rifiuto veniva rigettato in primo e in secondo grado. La C.T.R. aveva fondato il rigetto sull’esistenza di un giudicato esterno formatosi con la precedente pronuncia della stessa Corte regionale. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, strettamente connessi, e li ritiene fondati. Il giudice di appello aveva ravvisato un giudicato tra le parti sulla medesima questione sulla base della precedente sentenza regionale, ma la sentenza era stata prodotta in mera copia semplice, priva di attestazione di passaggio in giudicato e di riconoscimento ad opera delle parti, circostanza non contestata.
Il Collegio enuncia la regola sull’onere probatorio: chi eccepisce il giudicato esterno deve produrre la sentenza con la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., anche in assenza di contestazione della controparte, essendone esonerato solo in caso di ammissione esplicita del giudicato. Sul punto richiama Cass. n. 20137 del 2024, Cass. n. 6868 del 2022 e Cass. n. 26310 del 2021.
La Corte aggiunge una seconda, autonoma ragione. La sentenza richiamata è pronuncia meramente di rito: dichiara l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della legittimità della disapplicazione contestata. Il giudice di appello si è limitato a rilevare la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. in quello specifico procedimento, poiché l’eventuale annullamento del diniego sull’interpello non avrebbe soddisfatto l’interesse attuale della contribuente, realizzabile solo con l’accoglimento della domanda di rimborso.
Da qui il principio: le decisioni di mero rito sono idonee a fornire preclusioni soltanto nell’ambito del medesimo processo in cui sono pronunciate e non a costituire accertamento sostanziale che faccia stato, ex art. 2909 c.c., in processi diversi. Il Collegio richiama Cass. n. 20636 del 2024, Cass. Sez. Un. n. 35110 del 2021 e Cass. n. 13603 del 2021.
Il ricorso è quindi accolto; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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