Detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e buona fede dell’operatore (Cass. civ. Sez. 5 n. 12167 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria che contesti la detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta, dimostrabile anche in via presuntiva sulla base di elementi oggettivi e specifici. Ove tale onere sia assolto, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la buona fede, essendo elementi compatibili con la frode realizzata tramite l’interposizione fittizia.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva accertato, per l’anno 2017, l’indebita detrazione dell’IVA operata da una società esercente attività di distribuzione stradale di carburanti, in relazione a fatture emesse da società considerate “cartiere”, fittiziamente interposte tra la contribuente e il fornitore effettivo. Secondo l’Ufficio, le società interposte avevano acquistato il carburante in regime di non imponibilità sulla base di false dichiarazioni d’intento, rivendendolo a prezzi inferiori alle quotazioni PLATTS grazie al mancato versamento dell’IVA a debito, che la contribuente aveva poi detratta, realizzando il c.d. salto d’imposta.
La società contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento, ma i giudici di merito ne avevano confermato la legittimità. Avverso la sentenza d’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il quarto motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, rigettandolo. Ha ravvisato, infatti, che la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado conteneva argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito, non essendo richiesto al giudice di merito di dare conto di ogni allegazione difensiva.
Nel merito, la Cassazione ha confermato l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, valutando la congruità dell’accertamento presuntivo. Ha ritenuto che l’Ufficio avesse dimostrato la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la fittizietà delle società interposte (assenza di organizzazione imprenditoriale, mancato versamento dell’IVA, attività pregresse incompatibili), nonché la consapevolezza della frode da parte della contribuente, desumibile da elementi quali l’acquisto a prezzi palesemente inferiori a quelli di mercato e la consegna diretta del carburante dal fornitore a monte.
La Corte ha quindi ribadito che l’Amministrazione può assolvere al proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici. Raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede, non essendo a tal fine sufficienti la regolarità formale delle scritture contabili o la mancata percezione di un vantaggio, circostanze tutte compatibili con l’operazione soggettivamente inesistente. Ha infine escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., trattandosi di censura volta a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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