Detrazione 55% esclusa per ampliamento volumetrico anche in sede di rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 6708 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, l’agevolazione di cui all’art. 1, commi 344, 345 e 346, della legge n. 296/2006 non spetta qualora l’intervento, ancorché realizzato mediante demolizione e ricostruzione, comporti un aumento della volumetria dell’edificio, configurandosi in tal caso un ampliamento della costruzione preesistente, ai sensi dell’art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001. L’accertamento dell’aumento volumetrico si risolve in una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui esito, se adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
A seguito di un controllo formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria disconosceva le detrazioni per interventi di risparmio energetico fruite dal contribuente per gli anni d’imposta 2010 e 2011. I lavori, eseguiti su un immobile rustico, consistevano nella demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio, autorizzata con permesso di costruire che prevedeva due unità abitative, di cui solo una realizzata. L’Ufficio contestava il diritto alla detrazione, ritenendo che l’intervento avesse comportato un ampliamento dell’edificio preesistente. La soccombenza del contribuente in primo grado e in appello, con motivazione integrata in sede processuale dall’Amministrazione, portava a una prima pronuncia di cassazione con rinvio.
In sede di giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello, rilevando, sulla base della documentazione in atti, che la volumetria dell’edificio risultava ampliata, passando da mc 890 a mc 970 circa. Il contribuente proponeva un nuovo ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso tale decisione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di rinvio riesaminato una questione ormai preclusa — la natura di ristrutturazione dei lavori — invece di limitarsi a verificare l’esistenza dell’ampliamento. Secondo la Corte, la sentenza impugnata non ha affatto ampliato il thema decidendum, ma ha fondato la propria decisione proprio su un accertamento in fatto relativo all’ampliamento, cristallizzato nella pronuncia rescindente. Il riferimento alla documentazione attestante una nuova edificazione è stato qualificato come mera descrizione degli atti, mentre l’autonomo asse portante della decisione è rappresentato dal rilievo, puntualmente quantificato, dell’aumento di volumetria da mc 890 a mc 970.
Quanto al secondo motivo, relativo alla motivazione apparente, la Corte ha ritenuto la censura in parte inammissibile e in parte infondata. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata effettiva sia sul piano grafico che contenutistico, avendo il giudice di merito indicato la documentazione esaminata e il dato numerico dell’incremento volumetrico. Il motivo, nel sollecitare una diversa lettura delle risultanze documentali, è stato ritenuto volto a ottenere una riedizione del giudizio di fatto, non consentita in sede di legittimità, soprattutto laddove il ricorrente non ha assolto all’onere di autosufficienza non avendo riprodotto integralmente né localizzato i documenti posti a fondamento della propria tesi difensiva, incluso il preteso errore materiale nella dichiarazione dei volumi preesistenti.
Il terzo motivo, concernente il mancato esercizio del potere di disporre la CTU, è stato dichiarato inammissibile per difetto di precisione, non avendo il ricorrente identificato gli elementi che la consulenza avrebbe dovuto accertare. Il motivo è stato inoltre ritenuto manifestamente infondato, essendo la decisione sulla necessità della consulenza una scelta discrezionale del giudice di merito, che nella specie aveva direttamente evinto dalla documentazione l’aumento di volumetria.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente al pagamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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