Cessione di ramo d’azienda invalida: retribuzioni dovute dal cedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4945 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Soltanto un trasferimento d’azienda legittimo comporta la continuità del rapporto di lavoro con il cessionario e la sua unicità e immutabilità nei profili oggettivi. Qualora il trasferimento sia dichiarato invalido, l’unicità del rapporto viene meno e si instaura un rapporto nuovo e diverso con il soggetto già cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore di fatto continui a operare. Il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto di ricevere dal cedente le normali retribuzioni, insuscettibili di decurtazioni per aliunde perceptum. Le vicende relative al rapporto instauratosi di fatto con il cessionario, compresa la transazione intervenuta con lo stesso, non possono incidere sul rapporto proseguito de iure con il cedente.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società cedente chiedendo la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate da luglio 2014 a febbraio 2017 e il risarcimento del danno alla professionalità. A fondamento della domanda aveva dedotto l’inottemperanza della società all’ordine di ripristino del rapporto di lavoro, conseguente all’accertata illegittimità del trasferimento del ramo d’azienda al quale era addetto.

La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda retributiva rilevando che l’accoglimento era precluso dalla intervenuta risoluzione transattiva del rapporto con la società cessionaria; quanto al danno alla professionalità, aveva ritenuto che la correttezza della cassa integrazione avesse interrotto il nesso causale e che le allegazioni fossero generiche. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il primo motivo, in continuità con l’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite n. 2990 del 2018 e confermato da numerosi precedenti successivi. Il principio è netto: solo un trasferimento legittimo produce la continuità del rapporto con il cessionario, che resta unico e immutato nei suoi elementi oggettivi nei limiti dei presupposti dell’art. 2112 cod. civ., norma che in deroga all’art. 1406 cod. civ. consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto.

Quando invece il trasferimento è dichiarato invalido, l’unicità del rapporto viene meno. Si instaura un rapporto diverso e nuovo con il soggetto già cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore di fatto continua a operare. Ne deriva il diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere dal cedente le normali retribuzioni, non decurtabili per aliunde perceptum.

Coerente con la configurazione di una duplicità di rapporti è l’affermazione secondo cui le vicende relative al rapporto instauratosi di fatto con il cessionario non incidono sul rapporto proseguito de iure con il cedente. La Corte richiama sul punto i precedenti relativi proprio a transazioni intervenute con il cessionario. L’accoglimento del motivo comporta la cassazione in parte qua della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello designata per il riesame.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. La Corte ha osservato che il giudice di appello ha interpretato la domanda risarcitoria come riferita alle mansioni svolte presso il ramo ceduto, formulando una valutazione di genericità delle allegazioni sul pregiudizio professionale. Tale apprezzamento non risulta incrinato dalle censure, che si sostanziano in un mero dissenso valutativo. L’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto di parte è attività riservata al giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione, nella specie neppure prospettato.

Quanto al mancato ricorso al ragionamento presuntivo, la Corte ha ribadito che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di avvalersene e che la censura non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso, dovendo emergere l’assoluta illogicità del ragionamento decisorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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