Tarsu, riduzione tecnica per rifiuti speciali solo sulle superfici di produzione (Cass. civ. Sez. V n. 4944 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di Tarsu, l’accertato mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti in una zona del territorio comunale legittima esclusivamente le riduzioni c.d. tecniche previste dall’art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507/1993 e dalla corrispondente disposizione regolamentare, commisurate alla distanza dai punti di raccolta, e non anche la riduzione del 75% prevista per le superfici ove si formano rifiuti speciali. Quest’ultima, di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, presuppone il mero dato oggettivo della produzione dello scarto derivante dall’attività propria e diretta del contribuente e va riconosciuta sulla sola parte di superficie che, per specifiche caratteristiche strutturali e destinazione, è deputata a tale formazione, restando escluse aree di esposizione, magazzini, depositi, uffici e servizi igienici. Anche i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli urbani, integrano rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, lett. e), d.lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
Un Comune intimava a una società, esercente commercio all’ingrosso e al minuto di legnami, porte, infissi e serramenti, il pagamento della Tarsu per l’anno 2012 mediante cartella di pagamento.
La società impugnava la pretesa davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso riconoscendo la riduzione del 75% su tutte le superfici dell’immobile. L’appello del Comune veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che confermava la riduzione ritenendo la società produttrice di rifiuti speciali non separabili né conferibili alla raccolta differenziata. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi, denunciando la confusione tra le diverse ipotesi di riduzione tariffaria e l’omessa pronuncia su un motivo di appello.
La Motivazione della Corte
Investita del primo motivo, la Corte chiarisce la distinzione tra le riduzioni c.d. tecniche e la riduzione per superfici produttive di rifiuti speciali. Le prime, disciplinate dall’art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507/1993 e dall’art. 3 del regolamento comunale, regolano situazioni di contrazione oggettiva del servizio e operano obbligatoriamente, senza necessità di domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti. Esse presuppongono una zona di significativa estensione in cui la raccolta non sia concretamente svolta e riguardano i soli rifiuti solidi urbani.
La riduzione del 75%, invece, invocata dalla società e applicata dal giudice di merito, si fonda su un presupposto del tutto diverso: la formazione di rifiuti speciali su determinate superfici. La Corte ribadisce che il dato rilevante è meramente oggettivo: conta la formazione dello scarto derivante dall’attività propria e diretta del contribuente, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. T. n. 5766 del 2023, con i precedenti ivi richiamati). L’accertato mancato servizio “porta a porta”, pertanto, non poteva giustificare la riduzione dell’art. 6 del regolamento.
Il secondo motivo è respinto. Il Comune sosteneva che l’attività commerciale della società non fosse idonea a produrre rifiuti speciali. La Corte osserva che l’art. 184, lett. e), d.lgs. n. 152/2006 qualifica espressamente come speciali i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli urbani. Gli imballaggi, i cartoni e i residui di serramenta e infissi costituiscono quindi rifiuti speciali formatisi per effetto dell’attività della contribuente.
È invece accolto il terzo motivo, riqualificato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.: il giudice regionale ha omesso di pronunciarsi sulla censura relativa all’estensione della riduzione a tutte le superfici, compresi uffici e servizi igienici. Tale omissione impone la cassazione, non potendosi porre rimedio in sede di legittimità, poiché occorrono accertamenti in fatto sull’individuazione della parte di superficie destinata alla formazione dei rifiuti. La Corte esclude infine che sulla questione possa operare un giudicato, vertendosi su questioni giuridiche.
Il ricorso è quindi accolto nei primi due motivi e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in altra composizione.
Nota della Redazione
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