Cessione di ramo d’azienda illegittima e mora credendi del datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23563 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di illegittima cessione di ramo d’azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo producono gli effetti della mora credendi e sono equiparate a quelle eseguite, generando l’obbligazione retributiva corrispettiva. Da tale obbligazione non può detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell’ambito del diverso rapporto instaurato di fatto con il cessionario, atteso che l’aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno e che, in presenza di due rapporti, il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni. Il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato all’effettivo svolgimento della prestazione quando l’impossibilità di adempiere sia riconducibile a un illegittimo comportamento datoriale.
Il Fatto
Due lavoratrici, dipendenti di una società cedente, vedevano accertato con precedenti pronunce del Tribunale di Bergamo il proprio diritto al trasferimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., dapprima a una prima cessionaria e poi alla società odierna ricorrente, con decorrenza dal 31 agosto 2020. Quest’ultima veniva condannata alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte.
Non essendo intervenuta alcuna riammissione in servizio, il primo giudice condannava la società a corrispondere le retribuzioni maturate e a riconoscere le giornate di ferie maturate. La Corte d’Appello di Brescia confermava le pronunce, respingendo l’eccezione di nullità per mancata integrazione del contraddittorio e la richiesta di sospensione. La società ricorreva quindi per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte dichiara l’estinzione del giudizio rispetto alla posizione di una delle lavoratrici, per intervenuta rinuncia e accettazione. Quanto all’altra, il ricorso viene rigettato. Sul primo motivo, concernente la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società cedente, la Corte rileva che il petitum sostanziale consiste unicamente nella richiesta di pagamento delle somme dovute dal vero datore di lavoro: la lavoratrice non aveva dedotto un rapporto plurisoggettivo né una situazione di contitolarità, sicché correttamente era stata esclusa l’ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il secondo motivo, sulla sospensione necessaria, è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nelle more è intervenuto il decreto di estinzione di questa Corte n. 29025/2024, con cui è passata in giudicato la pronuncia del Tribunale di Bergamo n. 639/2022 che aveva accertato definitivamente il diritto al passaggio del rapporto di lavoro. La Corte ricorda che, in caso di giudicato esterno conseguente a una sentenza della stessa Corte, la cognizione del giudice di legittimità può avvenire anche mediante l’attività di ricerca nell’ambito della funzione nomofilattica, in coerenza con il divieto del ne bis in idem.
Sui motivi terzo e quinto, esaminati congiuntamente, la Corte osserva che la lavoratrice, dopo la sentenza di accertamento, aveva prontamente offerto senza esito la propria prestazione lavorativa alla società, cessando l’attività presso la terza società perché il distacco era stato travolto dalla pronuncia. Non è ravvisabile alcun comportamento contrario a buona fede e correttezza, non essendo stata la cessazione frutto di una scelta della lavoratrice. In diritto la statuizione è conforme all’ordinanza Cass. n. 14712/2024: le prestazioni offerte al cedente e non ricevute senza giustificato motivo producono gli effetti della mora credendi, senza detrazione dell’aliunde perceptum. Infondati sono i richiami all’art. 36 Cost. e all’art. 2 D.lgs. n. 23/2015, non vertendosi in ipotesi di licenziamento e non essendo tale disciplina applicabile a un rapporto iniziato nel 2002.
Il quarto motivo, sul diritto alle ferie, è pure infondato: la pronuncia è in linea con la sentenza della Corte di Giustizia del 25 giugno 2020 (cause riunite C-762/18 e C-37/19), che riconosce l’indennità sostitutiva delle ferie in assenza di lavoro effettivo quando l’impossibilità di esecuzione dipenda da cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. Né rilevano la collocazione in CIGS o il successivo distacco, riconducibili a un illegittimo comportamento datoriale accertato in via definitiva.
Nota della Redazione
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