Cessione di ramo d’azienda, mora credendi e retribuzioni dopo il rifiuto (Cass. civ. Sez. V n. 23561 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di illegittima cessione di ramo d’azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo producono gli effetti della mora credendi e sono equiparate a quelle eseguite, generando l’obbligazione retributiva corrispettiva. Da tale obbligazione non può detrarsi quanto percepito dal lavoratore nell’ambito del diverso e autonomo rapporto instaurato di mero fatto con il cessionario, poiché l’aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno e perché, trattandosi di due rapporti lavorativi, il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni. Il diritto alle ferie annuali retribuite non è subordinato all’effettivo svolgimento della prestazione quando l’impossibilità di adempiere derivi da un comportamento datoriale illegittimo, accertato in via definitiva, che ha precluso l’ordinario svolgimento del sinallagma contrattuale.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’accertamento, in un separato giudizio, del diritto del lavoratore al trasferimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. dapprima a una società acquirente e poi, con decorrenza dal 31 agosto 2020, alla società cedente, con condanna di quest’ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla riammissione in servizio.
Non essendo intervenuta la riammissione, il lavoratore ha agito per il pagamento delle mensilità maturate. Il Tribunale ha accolto la domanda limitandola a novembre 2022, escludendo dicembre 2022 e gennaio 2023 per la volontaria cessazione del rapporto con la società distaccataria. La Corte d’Appello ha riconosciuto anche tali mensilità, ritenendo valida l’offerta della prestazione e irrilevante quella resa nel frattempo per un terzo. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società cedente, è infondato. Il petitum sostanziale era costituito unicamente dalla richiesta di pagamento rivolta al datore di lavoro effettivo, come accertato nella pronuncia che aveva definito il trasferimento: il lavoratore non ha dedotto un rapporto plurisoggettivo né una situazione di contitolarità, ma ha chiesto un’utilità nei confronti di un solo soggetto. La doglianza, se riferita al diniego della chiamata in causa ex art. 106 cpc, è invece inammissibile, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, che denunciava la mancata sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione del giudizio sull’an, è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nelle more è infatti passata in giudicato, con l’ordinanza di questa Corte n. 11578/2025, la pronuncia di merito che aveva definitivamente accertato il passaggio del rapporto. Il Collegio ricorda che, in presenza di un giudicato esterno formatosi per effetto di una sentenza della stessa Corte, la cognizione può avvenire anche mediante l’attività di ricerca che costituisce corredo della funzione nomofilattica, in coerenza con il divieto del ne bis in idem (Cass. n. 24740/2015).
Il terzo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. Dopo la sentenza che aveva accertato la titolarità del rapporto in capo alla società datrice, il lavoratore aveva prontamente offerto, senza esito, la propria prestazione e aveva cessato l’attività presso la distaccataria, il cui distacco era stato travolto dall’accertamento giudiziale. Non si ravvisa alcun comportamento contrario a buona fede e correttezza, poiché la cessazione non è dipesa da una scelta del lavoratore. La decisione è conforme a Cass. n. 14712/2024: le prestazioni offerte al cedente e non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, generano l’obbligazione retributiva, senza detrazione di quanto percepito nel diverso rapporto di mero fatto con il cessionario, poiché l’aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno e il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni.
Infondati sono anche i richiami all’art. 36 Cost. e all’art. 2 d.lgs. n. 23/2015, non vertendosi in ipotesi di licenziamento e non essendo applicabile una disciplina a un rapporto iniziato nel 1997.
Il quarto motivo, relativo al riconoscimento delle ferie maturate nel periodo di sospensione, è infine infondato. La pronuncia è in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19), secondo cui spetta l’indennità sostitutiva delle ferie pur in assenza di lavoro effettivo quando l’impossibilità di esecuzione deriva da cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. Né rilevano la collocazione in C.I.G.S. o il successivo distacco, poiché entrambi i provvedimenti datoriali erano riconducibili a un comportamento illegittimo, accertato in via definitiva, che ha precluso l’ordinario svolgimento del rapporto e del sinallagma contrattuale. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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