Cessione di ramo d’azienda e decadenza della certificazione aeroportuale (TAR Sicilia n. 539 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario di un ramo d’azienda che abbia acquisito la propria causa in concreto nella prospettiva di subentrare nella certificazione di prestatore di servizi di assistenza a terra del cedente vanta una posizione differenziata che legittima la piena partecipazione al procedimento di decadenza di quella certificazione. Anche in assenza di un diritto soggettivo al subentro, la cessione del ramo d’azienda costituisce presupposto legittimante della partecipazione al procedimento. Le determinazioni amministrative a valle, relative al rilascio di una nuova certificazione, sono inficiate dalla compressione delle garanzie partecipative e dall’omessa valutazione degli investimenti sostenuti dal cessionario. L’Amministrazione deve riesaminare l’intera vicenda nel contraddittorio tra tutte le parti.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nel settore dei servizi aeroportuali, ha acquisito da altra società un ramo d’azienda, con l’obiettivo di subentrare nella certificazione di prestatore di servizi di assistenza a terra n. 73. L’operazione economica presupponeva anche il risanamento della posizione debitoria della cedente nei confronti della società di gestione aeroportuale e dell’Amministrazione finanziaria. L’ENAC ha avviato un procedimento di decadenza dalla certificazione n. 73 in capo alla cedente e, contestualmente, ha rigettato la nuova istanza di certificazione presentata dalla ricorrente.
La ricorrente ha impugnato il rigetto, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e il provvedimento di decadenza. L’ENAC ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e il difetto di interesse, sostenendo che i provvedimenti incidessero su una certificazione detenuta in via esclusiva dalla cedente. In sede cautelare il TAR ha accolto l’istanza, ma il C.G.A.R.S. ha riformato la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’osservazione che le determinazioni impugnate sono avvinte da un intenso collegamento funzionale, in ragione dell’unitarietà dell’operazione economica di cessione del ramo d’azienda e della parziale partecipazione consentita alla ricorrente. I due segmenti procedimentali — decadenza della cedente dalla certificazione n. 73 e nuova istanza di certificazione della ricorrente — non sono sostanzialmente autonomi.
Gli elementi documentali confermano che l’acquisizione del ramo d’azienda trovava la propria causa in concreto nella possibilità di aspirare al subentro nella certificazione; che, diversamente, la ricorrente non avrebbe manifestato l’interesse a sanare il compendio debitorio della cedente; che della sequenza di attività erano al corrente sia la società di gestione aeroportuale sia l’ENAC.
Da qui la conclusione che la posizione della ricorrente si colora di lesività, non avendo essa ottenuto piena partecipazione e considerazione nei procedimenti contestati. Le eccezioni di inammissibilità dell’ENAC sono pertanto respinte, anche sotto il profilo della tardività dell’impugnazione del provvedimento di decadenza, essendo stato questo notificato solo alla cedente.
Il Collegio precisa che la ricorrente non vanta un diritto al subentro nella certificazione, come riconosciuto dal suo stesso difensore in udienza. Tuttavia, la cessione del ramo d’azienda costituisce presupposto legittimante della partecipazione al procedimento di decadenza.
Nel provvedimento di decadenza non sono evidenziate le ragioni per cui l’ENAC non ha tenuto conto degli investimenti della ricorrente, avuto riguardo al risanamento della posizione debitoria della cedente. Le determinazioni a valle, relative al rilascio della nuova certificazione, risultano inficiate dalla compressione delle garanzie partecipative e dalla mancanza di adeguata motivazione. Solo a seguito di una integrale valutazione della posizione nei due segmenti procedimentali l’ENAC potrà vagliarne, con ampia discrezionalità, l’idoneità a ottenere la certificazione. Il ricorso è accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione, con rimessione all’Amministrazione, che dovrà riesaminare l’intera vicenda nel contraddittorio tra tutte le parti, nel termine di novanta giorni.
Nota della Redazione
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