Revocazione per errore di fatto sulla data di notifica del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31183 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto in cui sia incorso il collegio nella lettura degli atti di causa integra il vizio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando la ricostruzione della sequenza temporale degli adempimenti processuali risulti smentita dalla documentazione in atti. La erronea declaratoria di tardività del controricorso, fondata su un’inesatta individuazione della data di notifica del ricorso, giustifica la revoca parziale dell’ordinanza che su tale presupposto abbia escluso la condanna alle spese, dovendosi ripristinare l’ordinaria regola della soccombenza. Accertata la tempestività della costituzione della parte intimata, il giudice della revocazione provvede nel merito e liquida le spese del giudizio di legittimità in favore della parte vittoriosa.

Il Fatto

Con una precedente ordinanza questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un’associazione di allevatori avverso la sentenza d’appello che l’aveva condannata a pagare all’originario ricorrente una somma per i titoli dedotti in giudizio. In quella sede, con riguardo alle spese, il collegio aveva rilevato la tardiva costituzione del controricorrente, sul presupposto che il controricorso fosse stato notificato oltre i quaranta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso.

L’originario ricorrente propone quindi ricorso per revocazione avverso quella ordinanza, sostenendo che il controricorso era stato invece tempestivamente notificato entro il termine stabilito dal codice di rito, perché la notifica del ricorso era avvenuta in una data successiva a quella ritenuta dal collegio. La controparte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla configurabilità del vizio revocatorio in presenza di un errore percettivo del giudice nella lettura degli atti di causa. Il ricorrente ha dedotto che il collegio dell’ordinanza impugnata aveva erroneamente ritenuto e dichiarato la tardività della notifica del controricorso, invocando la ricostruzione temporale risultante dalla documentazione depositata.

La Corte verifica la fondatezza della doglianza e accerta che, dalla documentazione in atti — in particolare dall’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica del ricorso — risulta effettivamente corretta la sequenza temporale ricostruita dalla parte ricorrente per revocazione. Il controricorso era stato quindi notificato nel termine stabilito dal codice di rito.

Da ciò consegue che il collegio dell’ordinanza impugnata è incorso in un errore di fatto, anche per difficoltà di lettura del documento. L’errore ha determinato la declaratoria di tardività della costituzione della parte intimata e, con essa, la deroga all’ordinaria regola della soccombenza, con esclusione della condanna alle spese.

Venuta meno la ragione della deroga, non sussistono più i presupposti per escludere la condanna. L’ordinanza deve pertanto essere revocata parzialmente, con riferimento al solo § 3 della motivazione in diritto, a partire dall’affermazione relativa alla mancata disposizione sulle spese.

Decidendo nel merito, la Corte condanna l’associazione alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione concluso con l’ordinanza revocata, in ragione della soccombenza, con liquidazione secondo i valori medi del corrispondente scaglione. Quanto alle spese del presente giudizio di revocazione, tenuto conto della mancata attività difensiva della controparte e della natura dell’errore, ricorrono giusti motivi per la loro compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *