Cessione di stupefacenti in continuità temporale non esclude il concorso di reati (Cass. pen. Sez. VI n. 41590 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 conservano la loro autonomia e non danno luogo a concorso formale per assorbimento solo quando costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente, o comunque senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine. La mera contiguità temporale tra le cessioni non è sufficiente a ricondurre ad unità la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, quando la diversità degli acquirenti e dei quantitativi venduti riveli una pluralità di condotte criminose, sia pure avvinte da un disegno criminoso unitario. Il giudice di merito che escluda l’unitarietà delle condotte con motivazione adeguata e immune da vizi logici o giuridici non è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 29 ottobre 2024, aveva confermato la condanna del ricorrente, in concorso con terzi, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 1200 di multa.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la rideterminazione della pena. Con un unico motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione, lamentando la mancata esclusione del vincolo della continuazione tra condotte di cessione consumate nell’arco di soli trentacinque minuti, in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unico, da considerare come condotta criminosa unitaria.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso infondato. La sentenza impugnata aveva escluso l’unitarietà delle condotte ponendo l’accento sullo spazio temporale intercorso tra una cessione e l’altra e sulle connotazioni di ciascuna condotta, avuto riguardo alla diversità dell’acquirente e del quantitativo di sostanza venduto.

La Corte ha ribadito il criterio di diritto applicabile: le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine.

Nel caso concreto tali circostanze non ricorrevano. La diversità degli acquirenti e dei quantitativi venduti è stata reputata idonea a escludere la riconduzione ad unità della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, rivelando invece una pluralità di condotte criminose, sia pure avvinte da un disegno criminoso unitario.

La Corte ha richiamato il precedente di Sez. III n. 23759 del 10.02.2023, relativo alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell’identità dell’oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguità temporale dell’iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni.

La motivazione del giudice di merito è stata giudicata adeguata e immune da vizi logici o giuridici. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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