Favoreggiamento e procurata inosservanza di pena: reati di pericolo a forma libera (Cass. pen. Sez. VI n. 41587 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I delitti di favoreggiamento personale e di procurata inosservanza della pena, in quanto reati di pericolo a forma libera, sono integrati da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, idonea a fornire ausilio a taluno per eludere le investigazioni dell’autorità o per sottrarre il condannato all’esecuzione della pena. Rileva la idoneità del contributo materiale alla realizzazione delle predette finalità, a prescindere dall’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, purché l’agente si sia rappresentato la portata del proprio agire e abbia voluto apportare l’aiuto. Ai fini della configurabilità del favoreggiamento è necessario che l’attività abbia frapposto un ostacolo, anche limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, con negativa alterazione del contesto fattuale in cui le investigazioni erano in corso. Sul piano cautelare, il requisito dell’attualità del pericolo non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto e richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
Il Fatto
La decisione definisce il ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari “rafforzati” dal dispositivo di controllo elettronico. Alla ricorrente si contestano i delitti di procurata inosservanza di pena e di favoreggiamento personale, aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., per condotte di assistenza e supporto logistico a un latitante di massima caratura mafiosa.
Il ricorso denunciava, con il primo motivo, la genericità della gravità indiziaria, desunta da missive e captazioni che non descriverebbero compiti concretamente eseguiti: gli incontri, la consegna di una borsa e l’attività di staffetta sarebbero stati sminuiti o fraintesi. Con il secondo motivo si censuravano le esigenze cautelari, per contraddittorietà della motivazione sul pericolo di reiterazione e per omessa valutazione dell’inadeguatezza di misure meno afflittive.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Il primo motivo è aspecifico e proposto per ragioni non consentite: nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza si limita alla congruenza logica e giuridica, restando esclusa la rilettura delle risultanze probatorie. Il ricorso, in sostanza, sollecita una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità: Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000 sul perimetro del sindacato in cassazione e Sez. II n. 27866 del 17.06.2019 sull’esclusione delle censure che si risolvono in una diversa lettura delle circostanze. Nella specie, il Tribunale non si è limitato alle missive, ma ha incrociato i tabulati telefonici, le dichiarazioni rese in interrogatorio e le videoriprese degli impianti di sorveglianza, pervenendo all’identificazione della persona indicata come “Luce” negli appunti manoscritti del capoclan.
Gli elementi acquisiti, globalmente apprezzati, sorreggono le condotte di assistenza e supporto materiale e logistico alla latitanza: l’attività di staffetta, la consegna della borsa oggetto di annotazione negli appunti del latitante, le modalità cautele adottate. La Corte ribadisce che favoreggiamento e procurata inosservanza di pena sono reati di pericolo a forma libera, integrati da qualsiasi condotta idonea a fornire ausilio, a prescindere dal vantaggio concretamente conseguito, purché sussistano il contributo materiale e la rappresentazione della portata dell’agire. Richiama Sez. VI n. 43548 del 15.05.2019 e Sez. VI n. 13143 del 01.03.2022, secondo cui il favoreggiamento richiede che l’attività abbia frapposto un ostacolo, anche limitato o temporaneo, alle investigazioni.
Infondata anche la censura sulle esigenze cautelari. Superata la presunzione di adeguatezza esclusiva del carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale non ha escluso il periculum libertatis correlato al contesto di mafiosità in cui la ricorrente è inserita. La Corte richiama Sez. V n. 12869 del 20.01.2022 e Sez. II n. 6593 del 25.01.2022: l’attualità del pericolo non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidiva. La prescrizione del divieto di contatti con soggetti estranei al nucleo familiare, oltre al controllo elettronico, esclude implicitamente l’idoneità di misure meno afflittive. Al rigetto segue la condanna della ricorrente alle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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