Revisione: competenza funzionale della corte d’appello e nullità assoluta (Cass. pen. Sez. V n. 41589 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la competenza attribuita alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna ha natura funzionale. Ne consegue che è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell’istanza, come la corte di assise di appello. L’art. 633, comma 1, cod. proc. pen. non contempla alcuna istanza giudiziaria diversa dalla corte distrettuale e non individua la corte di assise di appello. La violazione della competenza funzionale incide sulla capacità del giudice e integra un’ipotesi di nullità assoluta, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla corte di appello competente.
Il Fatto
La corte di assise di appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta dal condannato avverso la sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo, pronunciata in grado di appello per i delitti contestati in concorso con altri.
Il difensore dell’istante e di altri due soggetti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’incompetenza della corte di assise di appello, in quanto in materia di revisione opererebbe la competenza funzionale della corte di appello, con conseguente nullità assoluta del provvedimento; e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rimanendo assorbito il secondo. Il perno della decisione è l’art. 633, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di revisione deve essere presentata nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri dell’art. 11 cod. proc. pen.
Il Collegio ha ribadito che, in tema di revisione, ha natura funzionale la competenza attribuita alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna. Deve quindi ritenersi affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell’istanza, richiamando sul punto Sez. 3, n. 2417 del 21/11/2002 – dep. 2003, Ruffo.
La Corte ha osservato che l’art. 633, comma 1, cit. non fa riferimento ad alcuna istanza giudiziaria diversa dalla corte distrettuale e non individua la corte di assise di appello, richiamando Sez. 3, n. 11008 del 10/02/2011, Faiuolo, che ha qualificato la competenza come funzionale, con violazione incidente sulla capacità del giudice e integrante nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado ai sensi degli artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen.
È stato inoltre richiamato Sez. 1, n. 1748 del 12/04/1991, Natalini, secondo cui le regole proprie della revisione non consentono l’innesto delle norme sulla competenza in via generale, ma attribuiscono specifica competenza funzionale alla corte di appello, con riferimento territoriale desumibile dalla sede del giudice di primo grado.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, escludendo l’applicazione dell’ultima parte dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., relativa ai soli casi in cui la declaratoria di inammissibilità sia annullata perché la richiesta è stata erroneamente ritenuta fuori delle ipotesi degli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. o priva dei requisiti previsti dagli artt. 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen. ovvero manifestamente infondata, richiamando Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro. Diversamente opinando, la pronuncia di inammissibilità resa da un giudice privo di competenza funzionale impedirebbe al giudice competente di pronunciarsi sulla richiesta di revisione: gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Lecce.
Nota della Redazione
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