Termine a comparire in appello e memorie ex art. 598-bis cod. proc. (Cass. pen. Sez. VI n. 27238 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, il termine di cinque giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. per il deposito delle memorie è un termine libero, con la conseguenza che si applica il computo di cui all’art. 172, comma 5, cod. proc. pen., con esclusione del dies a quo e del dies ad quem. Il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601 cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere eccepita o rilevata entro i termini dell’art. 180 cod. proc. pen. e, dunque, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., applicando la diminuente del rito abbreviato e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Il processo di appello era stato celebrato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti; il decreto di citazione era stato notificato all’imputato, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso la casella di posta elettronica del difensore di fiducia.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo all’art. 598-bis cod. proc. pen. Il difensore aveva depositato le conclusioni scritte, con cui eccepiva la nullità della notifica del decreto di citazione, e la Corte d’appello le aveva dichiarate inammissibili perché tardive.

Il Collegio ritiene errata questa valutazione. La disposizione stabilisce che le parti possono presentare memorie «fino a cinque giorni prima» dell’udienza. Poiché la norma indica soltanto il momento finale, il termine deve intendersi libero, secondo la regola dell’art. 172, comma 5, cod. proc. pen., con esclusione dal computo del giorno iniziale e di quello finale. Il deposito è stato quindi tempestivo, e la declaratoria di inammissibilità va annullata.

Il secondo motivo, sul termine a comparire, è parimenti fondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 42125 del 27.06.2024, la Corte ribadisce che il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 601 cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, soggetta ai termini dell’art. 180 cod. proc. pen.

Nel caso concreto il decreto di citazione è stato notificato solo dieci giorni prima dell’udienza. L’eccezione, proposta nelle conclusioni scritte, è stata formulata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado e, dunque, è tempestiva oltre che fondata.

L’accoglimento dei primi due motivi, per la loro valenza preliminare, assorbe le ulteriori censure. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, che dovrà decidere nel rispetto del termine a difesa e dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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