Divisione giudiziale, tassazione con aliquota proporzionale dell’1% (Cass. civ. Sez. V n. 14667 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza dell’autorità giudiziaria che, in sede di scioglimento di comunioni, risolva le questioni relative alla divisione del patrimonio immobiliare — determinando il valore delle quote e i lotti da assegnare mediante successivo sorteggio — è soggetta all’imposta di registro con l’aliquota proporzionale dell’1% prevista per gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. L’applicazione dell’imposta in misura fissa è esclusa quando l’atto giudiziario abbia definito aspetti controversi della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo patrimoniale, ancorché l’assegnazione materiale dei cespiti sia demandata a una pronuncia successiva. La disciplina dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 opera perciò secondo il diverso contenuto effettivo dell’atto giudiziario, e non secondo la sola attitudine a produrre il trasferimento dei beni.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale dell’Umbria aveva accolto gli appelli, riuniti, dei contribuenti eredi, riformando la decisione di primo grado che aveva respinto le loro impugnazioni. Oggetto del contendere è un avviso di liquidazione per imposta di registro e catastale, emesso in relazione a una sentenza della Corte di appello di Perugia pronunciata quale giudice di rinvio.

Il giudice del rinvio aveva formato tre quote di pari valore per stirpi disponendone l’estrazione a sorte, nell’ambito della divisione della comunione ereditaria. L’Ufficio ha qualificato quel provvedimento come divisione giudiziale, applicando l’imposta proporzionale dell’1%. I contribuenti e la Commissione regionale hanno invece ritenuto che la sentenza non avesse accertato nuovi diritti patrimoniali, limitandosi alla formazione delle quote e alle modalità di attribuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L’art. 34 del d.P.R. n. 131/1986 riserva agli atti di divisione un regime dedicato, tassando secondo il regime degli atti traslativi la sola parte di assegnazione eccedente la quota spettante al condividente sulla massa comune. L’art. 37 assoggetta a imposta gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio, salvo conguaglio all’esito definitivo della lite.

Il nodo interpretativo si concentra sull’art. 8 della Tariffa, che gradua il prelievo: aliquota degli atti traslativi se l’atto giudiziario produce il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari; aliquota dell’1% se comporta l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; misura fissa se non comporta trasferimento, condanna o accertamento di tali diritti.

La Corte rileva che la sentenza del giudice del rinvio aveva risolto tutte le questioni strettamente riferite alla divisione del patrimonio immobiliare, stabilendo il valore delle quote e determinando i lotti da assegnare mediante successivo sorteggio. È irrilevante che l’assegnazione materiale dei cespiti e il trasferimento fossero demandati a una pronuncia successiva: quell’atto aveva immediatamente definito aspetti controversi della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo di sicuro contenuto patrimoniale.

Ne deriva l’applicazione della lettera c) dell’art. 8, con aliquota proporzionale dell’1% sul valore dell’asse ereditario non ancora assegnato, e non della lettera d) come ritenuto dalla Commissione regionale. In tal senso la Corte richiama le proprie pronunce n. 26341/2021 e n. 22148/2017.

Il secondo motivo, con cui l’Ufficio denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, è respinto: la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico, come dimostra la stessa compiuta censura degli errori di diritto svolta nel primo motivo. Accolto il primo motivo, la Corte cassa la sentenza e, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono compensate, essendosi l’orientamento applicato consolidato solo dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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