La mera chance di stabilizzazione non sana l’abuso dei contratti a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12552 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso della successione di contratti a termine nel pubblico impiego, l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore ha efficacia riparatoria dell’illecito solo nelle ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dall’amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Tale stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che sia effetto diretto ed immediato dell’abuso. Ne consegue che la mera partecipazione a procedure concorsuali, nelle quali il lavoratore sia risultato non idoneo, non costituisce una chance di stabilizzazione satisfattiva del danno, in quanto connotata da evidente aleatorietà e non idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.

Il Fatto

Una lavoratrice, assunta dal Comune con qualifica di operatrice scolastica, aveva prestato servizio in forza di molteplici rapporti a termine intercorsi dal 2006 al 2017. Il Tribunale aveva negato il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, sostenendo che le procedure concorsuali espletate dall’ente avessero sanato l’abuso. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la partecipazione a numerosi concorsi avesse offerto una concreta chance di accesso privilegiato al pubblico impiego e che non fosse stato allegato un danno ulteriore.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso proposti dalla lavoratrice. Con il primo motivo si deduceva la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 368/2001, nonché la falsa applicazione dell’art. 9, comma 18, d.l. n. 70/2011, per l’erronea estensione alla scuola comunale della disciplina introdotta per il personale della scuola. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su un’unica ratio decidendi, ossia sull’efficacia sanante della chance di stabilizzazione, mentre l’accenno al limite dei 36 mesi era meramente dubitativo e non costituiva autonoma ratio. Il primo motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile, riguardando una questione non affrontata dal giudice di appello.

Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, del d.lgs. n. 368/2001 e della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, censurando l’affermazione secondo cui il risarcimento non sarebbe dovuto per la sola partecipazione a procedure concorsuali. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio espresso da plurime pronunce, tra cui Cass. n. 10453/2024, Cass. n. 27624/2023 e Cass. n. 22334/2022.

La Suprema Corte ha precisato che l’efficacia riparatoria della stabilizzazione ricorre solo in caso di stretta correlazione tra abuso e assunzione a tempo indeterminato. Tale condizione non ricorre quando l’assunzione avviene all’esito di una procedura concorsuale, ancorché riservata ai dipendenti precari, poiché l’esito positivo non è certo né conseguibile in tempi ravvicinati. La mera indizione di concorsi, cui la lavoratrice ha partecipato risultando inidonea, non integra una misura proporzionata ed effettiva ai sensi del diritto dell’Unione.

La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, demandando anche la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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