Patto di non concorrenza: corrispettivo determinabile e penale riducibile d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22167 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il corrispettivo del patto di non concorrenza fissato in una cifra mensile costante, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è determinabile in base a un criterio predeterminato e non rimesso alla discrezionalità di una delle parti, con la conseguenza che non ne deriva la nullità del patto ai sensi dell’art. 2125 c.c. La nullità per compenso iniquo riguarda solo la pattuizione di importi simbolici o manifestamente sproporzionati rispetto al sacrificio del lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, a prescindere dall’utilità per il datore di lavoro e dal valore di mercato. In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità ex art. 1384 c.c. è esercitabile d’ufficio, anche quando la riduzione consegua al parziale adempimento dell’obbligazione principale, ma la relativa questione, non prospettata nei gradi di merito, è nuova e come tale inammissibile in cassazione.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di una società, agisce per il pagamento di provvigioni maturate su affari conclusi negli anni 2014 e 2015 e per il rimborso delle spese di trasferta. La società resiste e propone domanda riconvenzionale di restituzione di un device aziendale e di una somma incassata per suo conto, oltre al pagamento della penale prevista dal patto di riservatezza e non concorrenza.
Il Tribunale rigetta le domande del lavoratore e quelle riconvenzionali della società. La Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello incidentale della società e rigetto di quello principale del lavoratore, condanna quest’ultimo alla restituzione del bene e al pagamento delle somme richieste. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con sei motivi; la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, investono la motivazione della sentenza d’appello sulla negazione delle provvigioni e l’omessa ammissione di prova testimoniale. La Corte li dichiara in parte inammissibili e in parte infondati, rilevando che, per effetto del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non si configura il vizio di motivazione se questa non si riduce al di sotto del “minimo costituzionale”, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
La Corte territoriale ha argomentato in modo comprensibile e non contraddittorio. Il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due conformi decisioni di merito, come richiesto dall’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, per evitare l’inammissibilità del motivo. Difetta inoltre specificità, per mancata trascrizione dei capitoli di prova, ai sensi dell’art. 366, n. 4 e n. 6 cod. proc. civ.
Il terzo motivo denuncia la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del corrispettivo, fissato in una misura mensile costante. La Corte lo respinge: il compenso è determinabile in base a un criterio predeterminato e non rimesso alla discrezionalità di una parte, realizzando l’esigenza di concretezza del regolamento contrattuale. Richiamando i propri precedenti, la Corte ribadisce che la nullità ex art. 2125 c.c. colpisce solo i compensi simbolici o manifestamente sproporzionati rispetto al sacrificio e alla riduzione delle capacità di guadagno del lavoratore.
Il quarto e il quinto motivo, relativi al calcolo della penale e alla pretesa nullità della clausola per indeterminatezza, sono dichiarati inammissibili: il primo perché integrante un accertamento in fatto sull’interpretazione della clausola negoziale, il secondo perché veicola una questione nuova, non trattata nella sentenza né prospettata in merito. Il sesto motivo, sulla mancata riduzione d’ufficio della penale, è anch’esso inammissibile. La Corte ribadisce il principio per cui il potere di riduzione ad equità ex art. 1384 c.c. può essere esercitato d’ufficio, anche nel caso di obbligazione principale parzialmente eseguita, ma la questione è nuova. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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