Chargeback e difetto di legittimazione passiva del fornitore delegato (ABF Collegio di Bari n. 2422 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che, per conto dell’emittente, gestisce la contestazione del cliente e la riscontra nel merito senza eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva concorre a determinare l’affidamento del ricorrente sulla sussistenza di tale legittimazione e non può invocarla in sede arbitrale, in forza della regola nemo contra factum proprium venire potest, espressione del generale principio di buona fede. Nel merito, la procedura di chargeback presuppone una specifica clausola contrattuale o altro accordo negoziale tra emittente e cardholder; in mancanza, opera l’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, che sancisce l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento. Il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di consegna della merce non può essere vagliato dall’Arbitro, poiché una siffatta contestazione è esperibile solo con la querela di falso, riservata alla cognizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta di aver eseguito, tramite la resistente, un pagamento in favore di un esercente commerciale senza ricevere la merce, per un importo richiesto a rimborso. Riferisce di aver segnalato l’accaduto all’intermediario, di aver ottenuto un primo rimborso e di aver subito il successivo riaddebito, motivato dalla banca con l’avvenuta consegna dei pacchi e con la presenza della sua firma sulla ricevuta.
Costituitosi, l’intermediario eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di non essere né emittente né collocatore dello strumento di pagamento, ma mero fornitore di servizi di gestione delle contestazioni per conto della banca emittente. Nel merito sostiene che i presupposti del chargeback non sono integrati, che l’esercente ha documentato la consegna e che l’operazione è stata regolarmente autenticata. Chiede quindi il rigetto integrale del ricorso.
La motivazione del Collegio
Sull’eccezione preliminare il Collegio rileva che non consta in atti la convenzione tra i due intermediari e che la resistente ha curato la gestione della pratica, riscontrando nel merito la richiesta di rimborso con due comunicazioni, nelle quali si è limitata a menzionare l’emittente e a invitare il ricorrente a rivolgersi a quest’ultimo, senza mai eccepire il proprio difetto di legittimazione.
Da tali circostanze il Collegio desume che l’intermediario, con il proprio comportamento, abbia concorso a determinare l’affidamento del ricorrente sulla sussistenza della propria legittimazione passiva, anche in forza della regola nemo contra factum proprium venire potest, espressione del generale principio di buona fede. L’eccezione è pertanto infondata, con richiamo a precedenti dello stesso Collegio e del Collegio di Torino.
Nel merito, la domanda non è meritevole di accoglimento. Secondo l’orientamento dell’Arbitro, la procedura di chargeback presuppone una specifica clausola contrattuale o altro accordo negoziale tra emittente e cardholder; in mancanza, trova applicazione l’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, che sancisce il principio dell’irrevocabilità dell’ordine di pagamento.
Il contratto che regola i rapporti tra emittente e ricorrente non è presente in atti. L’intermediario ha comunque affermato di aver attivato la procedura, con esito negativo perché l’esercente ha dimostrato la consegna: è stata prodotta la ricevuta di consegna controfirmata, dalla quale risulta l’avvenuta consegna di quattro colli.
Il ricorrente disconosce la firma apposta sulla ricevuta, ma il Collegio, richiamando il proprio costante orientamento e la Cass. civ., 21 novembre 2019, n. 30318, ritiene che a tale disconoscimento non possa attribuirsi alcuna valenza in questa sede, poiché una siffatta contestazione è esperibile soltanto con la querela di falso, riservata alla cognizione del giudice ordinario. Il ricorso è dunque non accolto.
Nota della Redazione
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