FATCA e recesso dal conto: questioni fiscali internazionali fuori dalla competenza dell’ABF (ABF Collegio di Milano n. 2378 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dinanzi all’ABF che presupponga una valutazione della normativa fiscale statunitense, della qualificazione del cliente come “US Person” ai fini FATCA, dell’obbligo di possesso del TIN e della compatibilità del regime FATCA con il diritto dell’Unione europea è inammissibile per incompetenza ratione materiae. L’Arbitro non può cognoscere delle questioni relative all’imposizione fiscale estera, né disapplicare o sospendere norme attuative di un accordo internazionale vigente. Restano estranei alla competenza dell’ABF i profili di legittimità sistemica del modello FATCA, demandati alla Corte di Giustizia e alle autorità europee preposte alla tutela dei dati personali. La questione relativa alla validità del recesso ad nutum dal conto resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente aperto prima del 1° luglio 2014 e qualificato dall’intermediario come “pre existing” ai fini FATCA, riceveva dalla banca una richiesta di comunicazione del codice TIN, con l’avvertimento che, in mancanza, il conto sarebbe stato chiuso. Essendo nato negli Stati Uniti ma privo di residenza fiscale americana, il cliente rappresentava di non possedere un TIN e di essersi attivato presso le autorità statunitensi.
Insoddisfatto dell’esito del reclamo, adiva l’Arbitro chiedendo la sospensione dell’efficacia del recesso comunicato dalla banca, il ripristino dell’operatività del conto e il risarcimento dei danni. In via subordinata chiedeva il riconoscimento del diritto all’apertura di un conto di pagamento di base. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità delle domande e, nel merito, la validità del recesso ad nutum con preavviso di due mesi, in linea con l’art. 125-quater t.u.b. e con l’art. 13 del contratto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari dell’intermediario, relative alla natura costitutiva delle domande e all’indebito ampliamento del petitum in fase di replica. Pur ritenendo alcune di esse meritevoli di accoglimento, il Collegio privilegia un profilo assorbente: l’incompetenza ratione materiae dell’Arbitro.
La domanda del ricorrente, infatti, presuppone un giudizio sul diritto tributario estero, sulla validità di norme internazionali e sulla compatibilità sistemica di accordi tra Stati sovrani con il diritto dell’Unione europea. Si tratta di valutazioni esorbitanti rispetto alla competenza riconosciuta dalle Disposizioni della Banca d’Italia che regolano il procedimento.
Il Collegio ricorda che la disciplina FATCA è normativa fiscale statunitense, incorporata negli ordinamenti europei tramite accordi intergovernativi (IGA) e chiarita da atti dell’Internal Revenue Service, tra cui la Notice 2024-78, che estende il regime di “temporary relief” per gli anni 2025-2027, e la precedente Notice 2023-11. La qualificazione del cliente come “US Person”, la verifica dell’obbligo di possesso del TIN e l’accertamento della sua impossibilità materiale richiederebbero una valutazione circa l’imposizione fiscale statunitense, preclusa all’Arbitro. Sul punto il Collegio richiama il primo forum tra ABF e ACF del 19 marzo 2020, secondo cui l’interpretazione della normativa fiscale o il regime fiscale applicabile non rientrano generalmente nella competenza dei due organismi.
Quanto ai profili sovranazionali, il ricorrente richiamava il provvedimento con cui, in data 4 dicembre 2025, la Corte dei Mercati del Belgio aveva rimesso alla CGUE tredici questioni pregiudiziali sulla conformità dell’accordo FATCA con il GDPR. Per il Collegio, tali questioni — incentrate sulla compatibilità tra accordi internazionali e diritto europeo primario e sul regime dei trasferimenti verso Paesi terzi — non possono essere oggetto di valutazione da parte dell’Arbitro, al quale non è consentito disapplicare o sospendere norme attuative di un accordo internazionale vigente, né valutare la legittimità del quadro FATCA nel suo complesso.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Restano assorbite le domande di sospensione del recesso, di risarcimento del danno e di apertura del conto di base.
Nota della Redazione
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