Segnalazione in SIC: onere probatorio del preavviso e modalità telematiche di consegna (ABF Collegio di Palermo n. 4478 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni nelle banche dati creditizie, l’art. 125, comma 3, TUB e l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i SIC impongono al finanziatore di informare preventivamente il debitore la prima volta che segnala informazioni negative. L’obbligo di preavviso sussiste anche per i rapporti non rateali, purché il debitore sia un consumatore. Spetta all’intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto in condizione di conoscere l’intenzione di procedere alla segnalazione, anche mediante presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma. La messa a disposizione del preavviso in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente, accompagnata da SMS di avviso, integra modalità di consegna idonea se preventivamente concordata, e la comunicazione si presume conosciuta salvo prova contraria.
Il Fatto
Il ricorrente, debitore principale di un prestito personale e di una carta revolving conclusi con l’intermediario convenuto, lamenta l’illegittima iscrizione ab origine del proprio nominativo nelle banche dati CRIF e CTC e ne domanda la cancellazione. Sostiene di aver ritardato il pagamento delle rate di entrambi i finanziamenti, poi ceduti nel giugno 2024, e di essere stato segnalato nei SIC senza aver ricevuto il preavviso di inserimento, con conseguenze gravi e durevoli.
L’intermediario deduce che il finanziamento è stato sottoscritto nel maggio 2021, che i pagamenti si sono fatti irregolari fino all’interruzione totale nel corso del 2022 e che, dopo vari tentativi di regolarizzazione, ha segnalato il debitore con congruo preavviso. Il preavviso sarebbe stato pubblicato il 13 maggio 2022 nell’Area Clienti del ricorrente, informato via SMS al numero indicato in contratto, con segnalazione resa disponibile agli altri partecipanti al 30 giugno 2022.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla pacifica esistenza della segnalazione, attestata dalla visura, qualificata come negativa per ritardo di tre o più rate e successiva cessione. La questione centrale riguarda il preavviso: le fonti richiamate impongono al finanziatore di informare preventivamente il debitore la prima volta che segnala informazioni negative, e la ricorrente è persona fisica, dunque consumatore.
Sul rapporto non rateale, la carta revolving, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui l’obbligo di preavviso sussiste anche in tale ipotesi, tutte le volte in cui il debitore sia un consumatore (decisione n. 5468/25, decisione n. 4096 del 2023, decisione n. 2236/23).
Quanto all’onere probatorio, in base al consolidato orientamento dell’Arbitro spetta all’intermediario segnalante dimostrare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione della banca di procedere alla segnalazione, potendo ricorrere a presunzioni semplici (Collegio di Coordinamento decisione 3089/23).
Nel caso concreto il preavviso è in atti e l’intermediario riferisce di averlo pubblicato nell’Area Clienti, con invio di un SMS alert al numero contrattuale, modalità prevista dalle condizioni generali accettate dal cliente. L’invio dell’SMS è documentato. Il Collegio osserva che il nuovo Codice di condotta approvato con provvedimento del Garante della Privacy del 12 settembre 2019, nell’Allegato 1, ammette la consegna mediante messa a disposizione in area riservata accompagnata da SMS o email di allerta, con presunzione di conoscenza salvo prova contraria. Richiama inoltre l’orientamento del Collegio di Palermo sulla idoneità delle modalità elettroniche, purché l’intermediario provi di aver adempiuto a quanto necessario per la corretta trasmissione (decisione n. 1400 del 07/02/2025).
Quanto alla tempestività, il preavviso risulta inviato il 14 maggio 2022, mentre la prima segnalazione in CRIF risale a luglio 2022: il termine di quindici giorni è pertanto rispettato. Il Collegio ritiene quindi la domanda non meritevole di accoglimento e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.