General contractor e subappalto: responsabilità solidale delle imprese riunite in ATI (Cass. civ. Sez. I n. 10591 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti di lavori pubblici, la responsabilità solidale delle imprese raggruppate o consorziate per le obbligazioni contratte verso la stazione appaltante, il subappaltatore e i fornitore è prevista dall’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 e deroga al principio dell’autonomia patrimoniale delle società di capitali. Tale disciplina trova applicazione anche quando la commessa sia stata affidata a un contraente generale, perché questi, ove rivesta la qualità di ente aggiudicatore, è tenuto a selezionare gli esecutori secondo procedure a evidenza pubblica, con conseguente applicazione delle norme della parte II del codice dei contratti. La costituzione di una società consortile a responsabilità limitata non scherma la responsabilità delle imprese riunite, restando ferma la titolarità del contratto di appalto in capo alle associate e configurandosi la società come mero strumento esecutivo.
Il Fatto
Una società consortile, costituita da due imprese riunite in ATI aggiudicatarie di lavori affidati da un contraente generale, aveva stipulato con una società terza un contratto di subappalto e un distinto contratto di nolo a caldo di mezzi d’opera. Non ottenuto il pagamento, la subappaltatrice chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società consortile e, in solido, di entrambe le imprese consorziate.
Una sola socia proponeva opposizione, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 in favore della disciplina del contraente generale di cui all’art. 176 del medesimo d.lgs. e l’insussistenza della propria responsabilità solidale. Il tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello confermava la decisione. La socia ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente sosteneva che al rapporto dovesse applicarsi l’art. 176, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, che qualifica come di diritto privato i rapporti del contraente generale con i terzi, con esclusione del codice dei contratti pubblici.
Il motivo è infondato. La Corte ricostruisce la disciplina del contraente generale, introdotta dalla legge n. 443 del 2001 e trasfusa nel codice del 2006: il contraente generale si caratterizza per un’obbligazione di risultato e per ampia libertà nell’affidamento a terzi. Tuttavia, il successivo art. 176, comma 6 richiama le disposizioni della parte I e della parte II che attuano la direttiva 2004/18, tra le quali rientra proprio l’art. 37, comma 5.
Nel caso concreto il contraente generale ha selezionato gli esecutori materiali mediante gara a evidenza pubblica, per la quota di lavori che l’originaria concessione imponeva di affidare con procedura pubblica. La Corte ne deduce la natura di ente aggiudicatore del contraente generale, confermata dal richiamo a una propria recente pronuncia in analoga controversia.
Quanto ai contratti stipulati dalla società consortile con la subappaltatrice, la Corte valorizza la clausola di rinvio al codice dei contratti pubblici contenuta in entrambi i negozi. Un’esegesi conforme all’art. 1367 c.c. impone di attribuire effetto a tale clausola, escludendo che il rapporto sia integralmente privatistico.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La disciplina speciale degli appalti pubblici deroga espressamente all’art. 2462 c.c., della cui autonomia patrimoniale la ricostruzione della Corte ripercorre l’evoluzione normativa. La Corte ribadisce che la società consortile subentra solo nell’esecuzione del contratto, mentre la titolarità resta in capo alle imprese riunite, che continuano a rispondere in solido verso la stazione appaltante, i subappaltatori e i fornitori. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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