Annullamento della chiamata a professore associato e one shot temperato (TAR Lombardia n. 1873 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di chiamata del ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, il potere di valutazione non è riservato al solo Dipartimento: la disciplina di ateneo può distribuire la valutazione tra organi diversi, purché a ciascuno sia assegnato un ruolo non sovrapponibile e funzionale alla verifica delle competenze e del profilo scientifico del candidato. Tuttavia, dopo l’annullamento giurisdizionale di un atto discrezionale, l’Amministrazione può rinnovarlo una sola volta, riesaminando l’affare nella sua interezza: si applica il principio del one shot temperato. Se la riedizione del potere si conclude ancora negativamente con motivazione generica e riproduttiva delle ragioni già giudicate carenti, il potere si consuma e l’attività diventa vincolata, con conseguente accertamento giudiziale del diritto alla nomina. L’obbligo di una motivazione immune dalle censure già accolte opera come effetto conformativo del giudicato di annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente, abilitato dal 2015 come professore universitario di seconda fascia, ha impugnato gli atti conclusivi del procedimento di chiamata nel ruolo di professore associato presso un ateneo privato, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010. La sua mancata nomina è l’ultimo tassello di una vicenda complessa. La prima deliberazione negativa, del marzo 2019, è stata annullata dal TAR. Una seconda è stata annullata per vizio di composizione del comitato competente. Una terza, del dicembre 2022, è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4254 del 10.05.2024, che ha ritenuto la motivazione carente e contraddittoria, senza però ordinare la chiamata diretta, stante la residua discrezionalità dell’ateneo.

A seguito di quell’annullamento, l’ateneo ha riavviato il procedimento: il Dipartimento ha approvato la promozione del candidato, il comitato consultivo ha espresso parere negativo, il Collegio dei docenti ha deliberato in senso sfavorevole facendo propria quella motivazione e il Comitato Esecutivo, nel febbraio 2025, ha rigettato la proposta. Il ricorrente ha censurato la distribuzione delle competenze valutative, la composizione del comitato, la valutazione espressa e l’inattendibilità dei giudizi dei referee, chiedendo la condanna dell’ateneo alla chiamata diretta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge i primi motivi, relativi alla pretesa riserva al solo Dipartimento della valutazione di merito. Il quadro normativo e regolamentare — art. 18, comma 1, lett. e), della legge n. 240/2010, art. 8 del regolamento di ateneo e le linee guida interne — delinea un procedimento articolato in fasi, con ruoli non sovrapponibili: la pre-valutazione dipartimentale, la fase di tenure gestita dal Collegio dei docenti e l’approvazione conclusiva del Comitato Esecutivo. Tale scelta rientra nell’autonomia universitaria e non contrasta con la norma primaria.

Analogamente infondate sono le censure sulla composizione del comitato consultivo, i cui componenti hanno mostrato competenza giuridica, e sull’obbligo di astensione dei commissari. Le cause di incompatibilità dell’art. 51 cod. proc. civ. hanno carattere tassativo e richiedono la dimostrazione di una causa pendente o di una grave inimicizia, non allegata nel caso concreto.

Il nucleo decisivo è il quarto motivo. Dopo il giudicato di annullamento, l’ateneo aveva l’obbligo di una motivazione sostanzialmente immune dalle censure già accolte. Il Comitato Esecutivo ha invece riprodotto formule generiche e stereotipate sull’asserita assenza di originalità, innovazione e impatto internazionale, senza richiamare i criteri del regolamento e senza spiegare perché i giudizi negativi di tre referee prevalessero sui quattro positivi. Tutti gli organi si sono appiattiti sulle precedenti valutazioni, omettendo di considerare il vincolo argomentativo del giudicato.

Richiamando il principio del one shot temperato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 2/2013), il Collegio osserva che l’Amministrazione può rinnovare l’atto discrezionale una sola volta. Dopo due annullamenti, il potere era già consumato: la riedizione lo rende vincolato, consentendo il giudizio di spettanza. Gli atti impugnati vanno quindi annullati e va accertato il diritto del ricorrente alla nomina, con obbligo dell’ateneo di adottare i provvedimenti consequenziali nel termine di sessanta giorni, oltre condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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