Revoca del nulla osta al lavoro: rileva l’inerzia della Prefettura (TAR Campania n. 709 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta dalla Prefettura quando l’Amministrazione, dopo aver rilasciato il titolo ed essersi ingiustificatamente astenuta dal convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, riversi sul richiedente l’alea del decorso del tempo. L’inerzia protratta per quasi due anni e la celeritas con cui è stata poi avviata la fase di integrazione documentale e di revoca conculcano le prerogative di partecipazione procedimentale e si pongono in contrasto con i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell’azione amministrativa. Il richiedente ha diritto a una nuova convocazione, funzionale alla valorizzazione della nuova occasione lavorativa medio tempore reperita, ovvero al rilascio di un permesso per attesa occupazione.

Il Fatto

Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli, in data 2 maggio 2023, il nulla osta per motivi di lavoro subordinato e faceva così ingresso regolare nel territorio nazionale. L’Amministrazione rimaneva poi inerte e non convocava le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; i tentativi del ricorrente di contattare l’originario datore di lavoro restavano senza esito.

Nelle more, il ricorrente reperiva una nuova occupazione. Con decreto del 7 marzo 2025 la Prefettura revocava il nulla osta. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere e lamentando che l’Amministrazione non avesse valorizzato il lungo tempo trascorso e il rinvenimento di una idonea attività lavorativa. L’Amministrazione intimata chiedeva il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, confermando le statuizioni cautelari già rese. La delibazione positiva delle censure si fonda su una serie di elementi convergenti, ricostruiti in sequenza dal giudice amministrativo.

Anzitutto, l’ingresso in Italia è avvenuto optimo iure, in forza del nulla osta rilasciato dalla Prefettura in data 2 maggio 2023. A ciò si aggiunge l’inerzia serbata dall’Amministrazione, che non ha tempestivamente convocato il datore di lavoro e il ricorrente per la definizione del procedimento, nonostante i plurimi tentativi di quest’ultimo di compulsare l’originario datore di lavoro per ottenere la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Rileva, in particolare, l’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del titolo e la sua revoca, pari a quasi due anni, letto in controcampo rispetto alla inusitata celeritas che ha connotato la fase procedimentale di richiesta di integrazione documentale e di convocazione delle parti. Tale accelerazione finale appare aver conculcato le prerogative di partecipazione procedimentale del ricorrente e del suo datore di lavoro, incidendo sul processo decisionale dell’Autorità, che avrebbe potuto assumere esito diverso ove avesse atteso ancora qualche giorno, concedendo una nuova convocazione.

Il Collegio richiama i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell’azione amministrativa. Il decorso del tempo, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente, che non può essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze: l’Amministrazione ha irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al privato.

Assume infine rilievo la circostanza che, medio tempore, il ricorrente abbia allegato e documentato il rinvenimento di una nuova occasione lavorativa, già nel giugno 2024. Tale evenienza avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione, in conformità alle circolari del Ministero dell’Interno. Il ricorso è pertanto accolto con annullamento del provvedimento impugnato; le spese sono compensate e il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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