Previdenza militare, riliquidazione d’ufficio e infondatezza della pretesa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 342 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico e la corresponsione delle differenze economiche, eseguite dall’ente previdenziale anteriormente alla notifica del ricorso, rendono infondata la pretesa azionata dal ricorrente, escludendo una pronuncia di cessata materia del contendere. L’adeguamento spontaneo dell’INPS ai principi delle Sezioni Riunite in materia di art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e il pagamento dei ratei arretrati integrano un’attività adempitiva che fa venir meno l’interesse alla decisione, poiché il ricorso risulta proposto quando il diritto era già stato soddisfatto. La conoscenza tardiva della determina di riliquidazione da parte dell’interessato, tuttavia, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare dell’Arma dei carabinieri e collocato in quiescenza con decorrenza dal 1.4.2019 secondo il sistema misto, ha adito la Corte dei conti per ottenere dall’INPS la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota del 44% della base pensionabile per il calcolo della quota retributiva, oltre alla corresponsione delle differenze economiche.
L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese, sostenendo di aver già provveduto alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati prima della notifica del ricorso. Il ricorrente ha domandato la compensazione delle spese, evidenziando di aver avuto conoscenza della determina e dei nuovi conteggi soltanto dopo la presentazione del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che l’INPS si è adeguato ai principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 1/2021-QM-Pres-Sez. attraverso la circolare n. 107/2021, con cui ha disposto la riliquidazione d’ufficio delle pensioni dei soggetti ricadenti nelle condizioni individuate dalla pronuncia.
In applicazione di tale circolare, la Sede INPS competente ha ricalcolato la pensione del ricorrente. La circostanza è comprovata dalla determina di riliquidazione del 23.8.2021, prodotta in giudizio, che contiene specifico riferimento all’applicazione dell’aliquota del 2.44%.
Il Giudice rileva inoltre che, con il cedolino di pensione del settembre 2024, l’ente ha pagato le differenze economiche sui ratei arretrati e ha adeguato il trattamento, incrementandolo fino a euro 2.892,74.
Tali attività adempitive sono state compiute in epoca antecedente alla notifica del ricorso, effettuata soltanto in data 12.10.2024. Da ciò deriva l’infondatezza della pretesa azionata e l’esclusione di una pronuncia di cessata materia del contendere, non essendosi ancora instaurato il contraddittorio al momento dell’adempimento.
Sul regime delle spese, la Corte osserva che, nonostante la riliquidazione e la corresponsione degli arretrati siano avvenute nel settembre 2024, anteriormente alla proposizione del ricorso, la determina INPS SM5007 è stata messa a disposizione e conosciuta dal ricorrente soltanto nel gennaio 2025. Tale circostanza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il ricorso è pertanto respinto, con assorbimento di ogni altra questione.
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Nota della Redazione
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