Rendiconti degli enti locali: chiusura dell’esame senza accertamento di squilibri (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 482 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo finanziario sugli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis Tuel, la Sezione regionale di controllo chiude l’esame dei rendiconti quando dall’istruttoria non emergono profili di criticità o irregolarità suscettibili di inficiare gli equilibri di bilancio. In tale ipotesi non si adotta pronuncia di accertamento né di segnalazione. Resta ferma la possibilità di formulare raccomandazioni di carattere gestionale e contabile, prive di valore accertativo e destinate a orientare l’attività dell’ente per gli esercizi successivi. L’ambito del controllo riguarda gli aspetti presi in considerazione dalla Sezione, che opera con riserva di ulteriori considerazioni in sede di controlli successivi.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024 di un ente locale, unitamente alle relazioni/questionario e alle relazioni al rendiconto dell’Organo di revisione. L’istruttoria è stata deferita all’adunanza dal Presidente con ordinanza n. 394/2025, su richiesta del magistrato istruttore.
Sono stati oggetto di approfondimento la gestione dei residui, i residui attivi del Titolo IV, i progetti PNRR, i rapporti con l’Unione dei comuni, il project financing, gli obiettivi di servizio, la gestione di competenza, i rapporti con gli organismi partecipati e i debiti fuori bilancio. L’ente ha fornito riscontro alle richieste istruttorie. All’esito, la questione è giunta alla pronuncia della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il percorso argomentativo muove dall’analisi della situazione finanziaria complessiva risultante dai rendiconti, dalle relazioni dell’Organo di revisione e dagli ulteriori elementi acquisiti in istruttoria. La Sezione verifica se gli equilibri di bilancio risultino compromessi e se sussistano i presupposti per un intervento correttivo.
Su tale base, la Corte rileva che, per gli aspetti presi in considerazione, non sono emersi né profili di criticità né irregolarità idonee a inficiare gli equilibri di bilancio. Da ciò deriva la chiusura dell’esame dei rendiconti, che non sfocia in un accertamento né in una segnalazione ai sensi di legge, perché ne difetta il presupposto sostanziale.
La Sezione non si limita alla chiusura. Con riserva di ulteriori considerazioni, raccomanda di prestare attenzione alla corretta gestione e contabilizzazione dei residui dei Titoli IV e VI, data l’incidenza sul risultato di amministrazione, e all’operazione di partenariato pubblico-privato. Richiama inoltre la Direttiva dPCM 23.01.2025 in tema di economie sui progetti PNRR della Missione 1.
Quanto al debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione consiliare, la Corte raccomanda l’inoltro della relativa documentazione alla Procura erariale ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002. Si tratta di raccomandazione che non integra autonoma pronuncia di danno, ma orienta l’ente verso il corretto adempimento.
La deliberazione dispone infine la trasmissione della pronuncia, a mezzo sistema Con.Te., all’Organo di revisione e al Sindaco, con obbligo per quest’ultimo di comunicarne i contenuti all’Organo consiliare. La decisione è assunta in camera di consiglio.
Nota della Redazione
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