Occultamento doloso del danno erariale e decorrenza della prescrizione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 18 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, la falsa autocertificazione di ultimazione dei lavori richiesti per la percezione di un contributo pubblico integra occultamento doloso del danno e non semplice inadempimento. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, quando ricorre l’occultamento doloso, il termine quinquennale di prescrizione decorre non dalla data del fatto dannoso, bensì dalla data della sua scoperta, coincidente con il pieno disvelamento del danno all’esito delle verifiche dell’amministrazione. Non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della responsabilità, il completamento postumo dell’investimento oltre il termine fissato dal bando. Il beneficiario è tenuto a realizzare il programma secondo le modalità e i tempi indicati in sede di ammissione, con conseguente danno erariale in caso di sviamento delle risorse pubbliche.

Il Fatto

La Regione Puglia concedeva a una società cooperativa un contributo, a valere sul FEP 2007/2013, Misura 2.1.1, per la realizzazione di un impianto di gambericoltura, con termine di ultimazione dei lavori prorogato al 30 novembre 2015. Il legale rappresentante pro tempore attestava con autocertificazione la conclusione dei lavori a tale data e trasmetteva la rendicontazione finale.

Le verifiche successive, comprese le ispezioni in loco, accertavano il mancato completamento dell’impianto e la presenza di voci di spesa duplicate o non riconducibili al progetto. La Regione disponeva pertanto la decadenza dai benefici e la revoca del contributo, con richiesta di restituzione delle somme già erogate. La Procura contabile conveniva in giudizio il legale rappresentante. La Sezione giurisdizionale per la Puglia lo condannava al risarcimento; l’interessato proponeva appello.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di prescrizione. Poiché il danno si è verificato nel 2015, non trova applicazione l’art. 66 del c.g.c., come stabilito dall’allegato 3, art. 2 comma 2, che ne limita l’operatività ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore (7 ottobre 2016).

Trovano quindi applicazione i principi generali. L’appellante ha attestato falsamente l’ultimazione dei lavori, occultando con una condotta attiva e decettiva il danno erariale. Il dies a quo della prescrizione va dunque ancorato quantomeno all’8 novembre 2016, data della verifica in loco dei funzionari regionali, con cui si è avuto il pieno disvelamento del danno. Il precedente sopralluogo dei militari non è stato ritenuto idoneo a evidenziarlo.

Da quella data fino alla costituzione di parte civile della Regione nel processo penale, avvenuta il 28 ottobre 2021, non è decorso alcun termine prescrizionale. La Corte rileva inoltre che il termine è stato interrotto dal decreto di revoca del 27 gennaio 2017, atto ricettizio espressivo di inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto. Gli effetti interruttivi si sono estesi all’obbligato solidale ai sensi dell’art. 1310 cod. civ.

Nel merito, la Corte conferma la statuizione di responsabilità sulla base di una duplice e autonoma ratio: il mancato completamento del programma nel termine del bando e il mancato rispetto delle voci di costo. Il completamento postumo del febbraio 2017 è irrilevante, essendo intervenuto oltre quindici mesi dal termine fissato. La Corte ribadisce che il beneficiario del contributo è tenuto a realizzare il programma secondo le modalità e i tempi indicati, a pena di sviamento delle risorse pubbliche.

Le censure sulle singole voci di spesa sono infondate. L’impianto oleodinamico è stato realizzato su un’imbarcazione non riconducibile alla società beneficiaria, mentre la fornitura di attrezzature è stata rendicontata con fatture generiche e duplicate, prive della specifica indicazione richiesta dall’art. 7, comma 7.1, del bando. La richiesta di prove testimoniali è respinta, non emergendo elementi di dubbio. L’appello è rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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