Ottemperanza al giudicato per la carta docente: nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza (TAR Lombardia n. 4072 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve intendersi decorso qualora il titolo esecutivo sia stato notificato e sia passato in giudicato. L’amministrazione che non abbia effettuato pagamenti neppure parziali e non abbia formulato deduzioni in ordine all’andamento della procedura è dichiarata inottemperante. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice amministrativo nomina sin d’ora un commissario ad acta, il cui compenso è compreso in quello percepito dall’amministrazione di appartenenza. Non spettano interessi sull’importo riconosciuto dal giudice ordinario ove la sentenza ottemperanda abbia escluso maggiorazioni, in applicazione dell’art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna che accertava il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di mettere a disposizione il beneficio o un altro strumento equipollente. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione al provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando come, rispetto al titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali, e la resistente, costituitasi, non aveva fornito alcuna deduzione sul punto né indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, è stato ritenuto non contestato nell’an e nel quantum.
Sulla base di tali elementi, il collegio ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per dare integrale esecuzione al giudicato. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione.
Quanto al compenso del commissario, il tribunale ha precisato che esso è compreso in quello già corrisposto dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il collegio ha invece escluso la spettanza di interessi sulla somma riconosciuta dal giudice ordinario, in quanto la sentenza ottemperanda aveva chiarito che l’importo è indicato al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell’art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in misura ridotta, in considerazione del carattere seriale del contenzioso e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.
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Nota della Redazione
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