Carta docente e giudicato civile: ottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1652 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato. Il titolo costituito dalla sentenza del giudice ordinario che riconosce il beneficio economico della carta docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma la sola funzione di consentirne il soddisfacimento; l’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Non è pertanto definitivamente vincolante l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente, dovendosi verificare misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge.

Il Fatto

Il Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, aveva accertato il diritto dei ricorrenti, docenti, a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per l’anno scolastico 2024/2025, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso, oltre interessi dalla maturazione al saldo.

La sentenza, non appellata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione. Poiché il Ministero non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore; essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il TAR precisa la natura del giudizio di ottemperanza: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Ne deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio osserva inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che accorda alle Amministrazioni dello Stato un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza dell’Ente resistente ed è assegnato un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli ulteriori accessori di legge e degli oneri accessori. In caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte ai difensori antistatari, e la pronuncia è trasmessa alla Procura Generale della Corte dei Conti del Lazio per l’accertata serialità delle inottemperanze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1283 c.c.

Tutte le 535 sentenze sull'art. 1283 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *