Non ammissione alla classe successiva e discrezionalità tecnica del consiglio di classe (TAR Piemonte n. 983 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del consiglio di classe in ordine all’ammissione o alla non ammissione dello studente alla classe successiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica, strettamente connessa alla professionalità docente, e resta sottratta al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo il riscontro di macroscopici vizi di eccesso di potere. Non sussiste alcun obbligo di ammissione dell’alunno in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, né una aspettativa tutelata alla promozione indipendentemente dalla valutazione dell’organo collegiale. La frequenza della classe successiva non è funzionale soltanto al recupero delle carenze pregresse, ma soprattutto all’acquisizione di nuove competenze, di modo che la decisione deve tenere conto anche di tale profilo. La predisposizione di verifiche differenziate, richieste dallo studente e coerenti con la sua condizione di salute, integra semmai attuazione del principio di personalizzazione didattica, non una violazione dello stesso.
Il Fatto
Una studentessa del secondo anno del liceo classico ha impugnato il verbale con cui il consiglio di classe non l’ha ammessa alla classe successiva, unitamente alla pagella recante il medesimo esito, chiedendone l’annullamento. Ha premesso di aver sospeso la frequenza per due periodi dell’anno scolastico 2021/2022, il primo per contatto con un familiare positivo al Covid-19 e il secondo per aver contratto essa stessa il virus, seguendo in tali frangenti la didattica a distanza. Nell’8 marzo 2022 ha inoltre riportato un trauma distorsivo a due dita della mano, con esonero dalla scrittura sino al termine dell’anno.
Allo scrutinio finale il consiglio di classe ha rilevato quattro insufficienze — in scienze naturali, storia, lingua e cultura greca e lingua e cultura latina — e ha deliberato la non ammissione. La studentessa ha dedotto la violazione dei principi di individualizzazione e personalizzazione della didattica, l’irragionevolezza dei criteri valutativi, l’errore di calcolo e il difetto di motivazione, sostenendo il carattere eccezionale della non ammissione. L’istanza cautelare è stata respinta. Il Ministero dell’Istruzione e il liceo si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente il profilo dell’interesse a ricorrere. Rileva che, a distanza di anni dai fatti, la ricorrente non ha fornito alcuna informazione sulla prosecuzione del percorso di studi e non ha impugnato il diniego della cautela. Dubita pertanto della persistenza dell’interesse, il cui difetto comporterebbe una pronuncia di improcedibilità. Richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 16/2024 e, in sua applicazione, decide comunque nel merito.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio esamina anzitutto il motivo sulla pretesa eccezionalità della non ammissione, ricordando che la valutazione del consiglio di classe è espressione di una discrezionalità di carattere tecnico, con sindacato circoscritto ai macroscopici vizi di eccesso di potere. Ne discende che non esiste alcun obbligo di ammissione in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento e nessuna aspettativa tutelata alla promozione.
La frequenza della classe successiva, osserva il Collegio, non serve soltanto a colmare le lacune pregresse: è funzionale soprattutto all’acquisizione di nuove competenze. Il consiglio di classe deve dunque considerare anche tale profilo quando decide su un alunno con livelli non sufficienti. Il motivo è respinto.
Quanto alle doglianze sulle modalità di verifica, il Collegio osserva che le prove differenziate erano state richieste dalla stessa interessata per ovviare alle proprie condizioni di salute e vertevano sugli stessi argomenti delle prove comuni. Le insufficienze hanno riguardato materie di indirizzo e non hanno superato le carenze già emerse nel primo quadrimestre. La Corte chiarisce inoltre che i test a risposta multipla non equivalgono alla versione, poiché non verificano la competenza di traduzione. La discrepanza nei criteri di valutazione si giustifica quindi con la non omogeneità delle prove e non lede alcun diritto.
Infondate le censure sulle singole prove e sul voto del 20 aprile 2022: attribuire due decimali in più non avrebbe consentito di raggiungere la sufficienza, essendo il voto finale pari a 4,6, già approssimato a 5. La pretesa valenza determinante dell’unica versione del secondo quadrimestre non è irragionevole, proprio in ragione delle insufficienze del primo periodo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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