Valutazione di progetti cinematografici: il riesame non può risolversi in una rivalutazione peggiorativa non motivata (TAR Puglia n. 171 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede cautelare, può sospendere l’efficacia dei provvedimenti di approvazione degli esiti di una procedura selettiva quando la correzione in senso peggiorativo di un punteggio, operata in sede di riesame e qualificata come mera rettifica di errore materiale, risulti assistita da una motivazione che receda da quella originaria, assumendo i tratti di una rivalutazione peggiorativa. La Commissione giudicatrice, nell’applicare criteri di valutazione qualitativa, è tenuta a esplicitare lo standard valutativo concretamente utilizzato nei confronti di tutti i concorrenti, garantendo un’effettiva parità di trattamento.
Il Fatto
La ricorrente, associazione culturale operante da oltre vent’anni nel settore cinematografico e audiovisivo, ha partecipato alla procedura “a sportello” indetta dalla Regione Puglia per il sostegno di festival, rassegne e premi di rilievo regionale, nazionale e internazionale, con risorse complessive pari a sei milioni di euro. Il progetto presentato è stato giudicato ammissibile ma non finanziabile, avendo conseguito un punteggio complessivo di 65 punti, inferiore alla soglia minima di 70 prevista dall’avviso pubblico.
A seguito dell’istanza di riesame, la Commissione di Valutazione ha confermato le precedenti valutazioni, modificando però in senso peggiorativo il punteggio relativo al criterio n. 2 (“Rilevanza regionale e nazionale”), ridotto da 10 a 8 punti. La ricorrente ha quindi impugnato gli atti della procedura, deducendo l’illegittimità della composizione della Commissione e contestando l’attribuzione del punteggio sul criterio n. 2 quale nucleo centrale del gravame, sostenendo che la riduzione non costituisse una mera correzione materiale ma una vera e propria rivalutazione peggiorativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, rilevando che la mancata o tardiva rinnovazione della valutazione su un criterio potenzialmente decisivo potrebbe precludere in via definitiva l’accesso al sostegno pubblico, incidendo sulla concreta possibilità di realizzazione del programma triennale proposto.
Con riguardo al fumus boni iuris, il Collegio ha concentrato l’esame sul criterio n. 2. Dalla griglia riepilogativa è emerso che alla ricorrente era stato inizialmente attribuito un punteggio di 10, accompagnato da una motivazione sintetica che non appare corrispondere al contenuto del progetto, il quale articola la descrizione del networking per annualità e indica una pluralità di enti e partner istituzionali e internazionali.
Il successivo passaggio dal punteggio 10 al punteggio 8 in sede di riesame, qualificato come mera correzione di un errore materiale, non risulta assistito da una motivazione immune da profili di contraddittorietà: la rideterminazione è accompagnata da una giustificazione imperniata su elementi diversi e più restrittivi rispetto a quelli originari, sicché la correzione assume i tratti di una rivalutazione peggiorativa.
Infine, il TAR ha rilevato che diversi progetti comparatori, ai quali la griglia ha attribuito punteggi elevati sul criterio n. 2, non presentano un grado di definizione operativa manifestamente superiore a quello della ricorrente. La valutazione qualitativa avrebbe pertanto imposto alla Commissione una motivazione particolarmente chiara e uniforme e l’esplicitazione dello standard valutativo utilizzato.
Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e ordinando alla Regione di procedere, entro trenta giorni, alla rivalutazione del progetto, con esplicitazione delle collaborazioni ritenute rilevanti, del parametro valutativo per distinguere i punteggi e delle ragioni di un’eventuale collocazione inferiore rispetto ai progetti comparatori. Ha fissato l’udienza pubblica per il 14 gennaio 2027 e compensato le spese.
Nota della Redazione
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