Chiusura dei questionari consuntivi sui rendiconti degli enti locali senza osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 186 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della funzione di controllo sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Sezione regionale di controllo dispone la chiusura dell’esame dei questionari consuntivi, senza ulteriori osservazioni, quando l’istruttoria svolta e i chiarimenti forniti dall’ente fanno ritenere i rendiconti in linea con i vincoli di finanza pubblica. La chiusura non integra una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi, né preclude ulteriori approfondimenti sui rendiconti degli esercizi successivi. Restano fermi gli inviti dell’ente al monitoraggio della capacità di riscossione, alla corretta determinazione del FCDE e alla vigilanza sulla gestione dei residui.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari sui rendiconti degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 redatti dall’organo di revisione di un comune di piccole dimensioni, in attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e secondo i criteri fissati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 7/2021/INPR, n. 10/2022/INPR e n. 8/2023/INPR.
L’istruttoria ha riguardato, tra gli altri profili, l’assenza di cassa vincolata, l’assenza di Fondo Pluriennale Vincolato per spesa corrente, la capacità di riscossione, l’accantonamento al FCDE, la gestione dei residui, i fondi Covid-19 e il PNRR. Il responsabile dell’area economico finanziaria ha fornito riscontro con nota del 10 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato gli equilibri di bilancio, dando atto che l’ente ha documentato un risultato di competenza non negativo nei tre esercizi, nel rispetto dei commi 820 e 821 della legge n. 145/2018 e della Circolare MEF RGS n. 3 del 14 febbraio 2019, nonché un risultato positivo dell’equilibrio di bilancio.
Sulla capacità di riscossione è emersa una criticità per TARSU/TIA/TARI, con percentuale di riscossione in conto residui del 19%. L’ente ha rappresentato che la principale causa è un piano di rientro relativo alla TARI, accettato dall’amministrazione, la cui ultima rata è stata versata nel corso del 2024. La Sezione, preso atto, ha invitato l’ente a monitorare l’attività di riscossione, adottando senza indugio i provvedimenti idonei a prevenire l’aggravamento del rischio di mancata riscossione.
Sul FCDE, la Sezione ha rilevato accantonamenti pari al 18,79% dei residui attivi dei Titoli I e III nel 2020, al 25,47% nel 2021 e al 18,35% nel 2022, ritenuti sufficienti in ragione dell’importo della parte disponibile del risultato di amministrazione. L’ente ha chiarito che dal calcolo sono stati esclusi IMU e sanzioni al codice della strada, in quanto incassati per cassa e non a seguito di emissione di ruolo. La Sezione ha ricordato che i tributi gestiti mediante ruoli e liste di carico sono accertati nell’esercizio di emissione, a condizione che l’esigibilità decorra dalla notifica dell’avviso, e ha raccomandato una corretta determinazione del fondo, con adeguata motivazione nella nota illustrativa.
Sulla gestione dei residui, la Sezione ha invitato l’ente a vigilare costantemente sulle poste attive e passive, con particolare attenzione ai residui risalenti, curando le procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni.
A fronte degli esiti dell’istruttoria, i rendiconti sono risultati in linea con i vincoli di finanza pubblica. La Sezione ha quindi disposto, allo stato degli atti, la chiusura dell’esame dei questionari senza ulteriori osservazioni, riservandosi ogni approfondimento in occasione delle verifiche sui rendiconti successivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.