Responsabilità da ritardo nel rilascio dell’AUA e concorso colposo del danneggiato (TAR Campania n. 1793 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo procedimentale non si presume per il solo superamento del termine di conclusione del procedimento, ma deve essere provato dal danneggiato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, ai sensi degli artt. 64 cod. proc. amm. e 2697 cod. civ. L’illegittimità dell’azione amministrativa costituisce solo un indice presuntivo della colpa, che va accertata in concreto, escludendosi in presenza di errore scusabile. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta il comportamento complessivo delle parti ed esclude i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti: il concorso colposo del danneggiato, per aver mantenuto scelte organizzative irragionevoli e per non aver esperito il rimedio avverso il silenzio inadempimento, giustifica una riduzione equitativa del quantum.
Il Fatto
Una società esercente attività di torrefazione del caffè chiedeva al SUAP di un Comune il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, necessaria per le emissioni in atmosfera e per l’impatto acustico, in vista del trasferimento in un nuovo opificio di proprietà. Il procedimento, avviato dall’istanza, si concludeva con il rilascio del titolo solo a distanza di oltre due anni, ben oltre i termini di legge, dopo solleciti, una pronuncia di irricevibilità del SUAP, una di improcedibilità dell’autorità competente (entrambe annullate dal giudice amministrativo) e una complessa vicenda conferenziale.
La società ricorreva allora per ottenere la condanna del Comune al risarcimento del danno, deducendo la condotta omissiva e dilatoria dell’amministrazione. L’ente intimato non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola per cui l’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi in automatica ed esclusiva relazione al ritardo, dovendo il danneggiato provare ai sensi degli artt. 64 cod. proc. amm. e 2697 cod. civ. sia i presupposti oggettivi (danno, ingiustizia, nesso causale) sia quelli soggettivi (dolo o colpa).
Quanto all’an, è accertata l’illegittimità della condotta dilatoria. L’art. 4 del d.p.r. n. 59/2013 imponeva al SUAP la trasmissione immediata dell’istanza e la verifica formale entro trenta giorni; la Conferenza di servizi doveva concludersi entro i termini di 120 o 150 giorni. Il procedimento avrebbe dovuto chiudersi entro 180 giorni dalla presentazione, mentre si è protratto per quasi venti mesi di ritardo ingiustificato, imputabile al Comune, salvo il margine di concorso colposo dell’ente provinciale.
Sul piano soggettivo, richiamando l’adunanza plenaria n. 13/2008, il Collegio ribadisce che la colpa dell’amministrazione va accertata in concreto, alla stregua di indici sintomatici quali la gravità della violazione, l’assenza di errore scusabile, l’ampiezza della discrezionalità e la complessità della vicenda. Nel caso di specie nessun ostacolo formale o sostanziale giustificava l’inerzia, come già acclarato dalla sentenza che aveva annullato gli atti.
Tuttavia, il danno emergente è solo parzialmente provato. Il lucro cessante resta indimostrato per genericità delle allegazioni. Quanto alle spese logistiche, il Collegio ravvisa un concorso colposo della danneggiata: la scelta di separare la tostatura dal confezionamento in due opifici, mantenendo il primo in conduzione fino al rilascio del titolo, si rivela irragionevole e antieconomica; inoltre la società non ha esperito il ricorso avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., rimedio idoneo a scongiurare il pregiudizio. In applicazione degli artt. 30, comma 3, cod. proc. amm. e 1227, comma 2, cod. civ., il Collegio opera riduzioni equitative del settanta e del venti per cento, ulteriormente limate per difetto di prova, e applica infine la riduzione del cinque per cento, liquidando il danno nella misura complessiva di € 60.728,09, oltre interessi e rivalutazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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