Accesso civico generalizzato: deposito del ricorso dimezzato e tardività ex art. 35 c.p.a. (TAR Campania n. 1410 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’art. 116 cod. proc. amm., trova applicazione il termine dimidiato di quindici giorni per il deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm., in deroga al termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 45 cod. proc. amm. Il ricorso depositato oltre il suddetto termine perentorio è irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., atteso che il dimezzamento dei termini si applica a tutti i termini processuali e non solo a quelli per la notificazione o per la costituzione delle parti. La regola del dimezzamento risponde alla finalità di assicurare la rapida definizione dei giudizi in materia di accesso, caratterizzati da esigenze di celerità e di effettività della tutela.
Il Fatto
La ricorrente, titolare del diritto di accesso civico generalizzato, impugnava il diniego opposto dal Comune di Calitri alla propria istanza di accesso, proponendo ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. Il ricorso veniva notificato il 20 aprile 2026 e depositato il successivo 7 maggio. Il Comune resistente eccepiva l’irricevibilità del ricorso per intervenuta decadenza del termine di deposito, richiamando la disciplina del dimezzamento dei termini processuali applicabile ai giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dal Comune resistente, ritenendo il ricorso irricevibile per tardività del deposito. L’analisi muove dalla disposizione dell’art. 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm., che prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, richiamati dall’art. 116 cod. proc. amm.
La natura perentoria del termine di deposito del ricorso, disciplinato dall’art. 45 cod. proc. amm., non è derogata dalla specialità della materia: la norma sul dimezzamento ha una portata generale e si applica a tutti i termini processuali, senza distinzione tra termini ordinatori e perentori. Ne consegue che il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso è ridotto a quindici giorni, decorrenti dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario.
Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 20 aprile 2026 e depositato il 7 maggio 2026, oltre il termine di quindici giorni previsto dalla legge. Il mancato rispetto del termine perentorio determina l’inammissibilità dell’azione, dichiarata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., senza necessità di esaminare il merito della controversia. Pur in presenza di un esito sfavorevole per la ricorrente, il Tribunale ha ravvisato giusti motivi per compensare le spese di lite, considerate le circostanze del caso e la complessità della questione interpretativa relativa all’applicazione del dimezzamento dei termini ai ricorsi in materia di accesso.
Nota della Redazione
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