CIGO negata per sospensione lavori da infortunio e rischio di impresa (TAR Sicilia n. 1314 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cassa integrazione guadagni ordinaria è istituto eccezionale che opera in deroga al sinallagma retributivo, con assunzione del costo a carico della collettività, e va quindi interpretata restrittivamente quanto ai presupposti. Il requisito della non imputabilità della situazione aziendale, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 95442/2016 e all’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, postula che il fatto sospensivo sia estraneo non solo all’imprenditore e alla sua organizzazione, ma anche ai soggetti con cui egli ha concluso contratti. Non integra il presupposto la sospensione dell’attività disposta dal committente a seguito di un infortunio causato dalla violazione di norme di sicurezza ad opera dei lavoratori impiegati nella filiera, trattandosi di evento riconducibile al rischio di impresa e gestibile con gli ordinari rimedi civilistici. La facoltà di sospensione contrattualmente prevista non configura factum principis.

Il Fatto

Una società appaltatrice ha presentato domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria per un periodo di circa due mesi, in relazione a numerosi dipendenti, indicando come causale la mancanza di ordini, commesse e lavoro. La sospensione dell’attività era derivata dalla decisione del committente di interrompere i lavori dopo un infortunio mortale verificatosi in cantiere.

L’INPS ha respinto la domanda ritenendo insussistenti i requisiti della non imputabilità e della imprevedibilità dell’evento, qualificando la sospensione come rischio contrattuale. Il ricorso amministrativo è stato respinto con deliberazione del Comitato amministratore. La società ha quindi impugnato entrambi i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, sostenendo la natura di factum principis dell’ordine di sospensione e l’estraneità dell’infortunio alla propria sfera organizzativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio penale, poiché non vi è contestazione sulla dinamica e sulle cause dell’incidente, documentate dalla relazione di consulenza tecnica prodotta in atti.

Nel merito, il Tribunale richiama la disciplina di settore e il consolidato orientamento del Cons. Stato. L’istituto opera in via eccezionale, con socializzazione del costo del lavoro che interviene solo in presenza di accadimenti estranei alla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore. I fatti che determinano la sospensione devono risultare estranei non solo all’imprenditore e alla sua organizzazione, ma anche agli altri soggetti legati a lui da rapporti contrattuali, secondo il principio espresso da Cons. Stato n. 8434 del 2019 e da Cons. Stato n. 327 del 2019.

Diversamente, l’intervento pubblico si tradurrebbe in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio di impresa. Il requisito della non imputabilità non ricorre quando la contrazione derivi da comportamenti inadempienti di soggetti contraenti, poiché in tal caso l’ordinamento appresta i rimedi della responsabilità contrattuale a tutela dell’appaltatore.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che la sospensione causata dalla violazione di norme di sicurezza ad opera dei lavoratori impiegati nell’attività è direttamente riconducibile a un comportamento colposo e non può dirsi non imputabile. La misura eccezionale non può sopperire alle conseguenze di condotte negligenti delle parti del rapporto, da gestire con gli strumenti ordinari, senza trasferimento dell’onere sulla collettività.

Il Tribunale esclude poi la qualificazione come factum principis: la committente ha esercitato una facoltà contrattualmente prevista dalle condizioni generali di appalto, atto che si colloca nella dinamica del rapporto paritetico e non in un provvedimento amministrativo autoritativo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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