Recesso da società in house illegittimo senza relazione ex art. 14 d.lgs. (TAR Lombardia n. 964 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso di un comune da una società in house, alla quale abbia affidato in esclusiva la gestione di un servizio di interesse generale, integra la manifestazione della volontà di porre termine a quel modello di gestione. Esso presuppone necessariamente la previa redazione della relazione prevista dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 201/2022, che deve precedere e non seguire la scelta del modello di gestione del servizio. La sua omissione rende di per sé illegittimo il provvedimento di recesso, senza necessità di vagliare nel merito le ragioni ivi addotte. La delibera consiliare con cui, in un momento successivo, il comune approvi quella relazione e confermi la scelta del ricorso al mercato costituisce decisione nuova e autonoma, non travolta dall’illegittimità della precedente.
Il Fatto
La ricorrente è una società a partecipazione pubblica totalitaria, partecipata da diversi comuni e con oggetto sociale esclusivo la produzione di servizi di interesse generale, tra cui la gestione dei rifiuti urbani. Il comune resistente ne era divenuto socio nel 2018, affidandole in house providing il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per sette anni, fino al 31.5.2025.
Il 4.10.2024 il consiglio comunale ha deliberato di recedere dalla società, con decorrenza dalla scadenza del contratto, e di dare indirizzo alla giunta di procedere alle indagini sulle modalità di gestione previste dall’art. 14 d.lgs. n. 201/2022. Il recesso è stato notificato alla società, che ha impugnato la delibera per omessa redazione della relazione ivi prescritta. Seguivano una determinazione sindacale di affidamento del servizio di predisposizione del bando a un operatore terzo, impugnata con motivi aggiunti, e una successiva delibera consiliare dell’11.4.2025, con cui il comune ha approvato la relazione e scelto la gestione mediante procedura a evidenza pubblica, anch’essa impugnata.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, per carenza di interesse: la determinazione sindacale che affidava l’elaborazione del bando a un terzo è meramente prodromica all’indizione della gara e priva di effetti sfavorevoli, giacché la scelta di non avvalersi più dell’affidamento in house era già stata compiuta con la delibera sul recesso.
Venendo al ricorso principale, il primo motivo è stato accolto. Il recesso dalla società costituisce manifestazione inequivoca della volontà di porre fine all’affidamento in house, che non potrebbe essere rinnovato oltre la scadenza contrattuale per difetto del presupposto del controllo analogo. Le stesse motivazioni della delibera confermavano tale scelta. Tuttavia la relazione dell’art. 14 d.lgs. n. 201/2022 doveva essere redatta prima del recesso e non dopo: la sua omissione rende di per sé illegittima la deliberazione consiliare. Il secondo motivo, relativo al difetto di istruttoria, è stato assorbito, stante la radicalità del vizio già ravvisato.
Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, il tribunale ha escluso l’illegittimità derivata della delibera dell’11.4.2025: essa costituisce decisione nuova e autonoma, basata su una nuova istruttoria e sulla relazione nel frattempo redatta, sicché non sussiste rapporto di consequenzialità con l’atto precedente. Il motivo che denunciava un’inversione procedimentale è stato respinto, perché la delibera contiene una scelta sul modello di gestione correttamente supportata dalla relazione.
È stato invece accolto, nei limiti precisati, il motivo relativo alla genericità della relazione. Il comune si è limitato a richiamare lo schema 1 della delibera ARERA 15/2022/R/rif, senza alcuna programmazione della qualità del servizio; ha omesso ogni descrizione concreta delle caratteristiche tecniche ed economiche; non ha specificato gli obblighi di servizio pubblico; ha valutato la sola gestione precedente sotto il profilo dei costi. Il raffronto comparativo con tredici comuni non è apparso concludente, sia per la scelta non motivata degli enti considerati, sia perché dalla tabella non emerge alcun dato sulla qualità, sia perché il solo comune di popolazione simile gestito mediante gara presentava un costo pro capite superiore a quello del comune resistente.
Nota della Redazione
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