Rischio d’impresa esclude la CIGO se l’accesso al cantiere era noto (TAR Sicilia n. 692 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento ordinario di integrazione salariale presuppone una situazione di temporanea crisi produttiva connessa a un evento transitorio e contingente, sostanzialmente avulso dalle possibilità di controllo dell’imprenditore. Non integra il requisito della non imputabilità dell’evento la difficoltà tecnica di accesso al cantiere nota all’impresa sin dalla stipula del contratto di appalto, poiché la scelta di stipulare comunque il contratto e di confidare in una soluzione tecnica alternativa costituisce tipica decisione imprenditoriale, con assunzione del relativo rischio. La CIGO non è forma di soccorso destinata a sopperire a scelte imprenditoriali errate o a incapacità organizzative, poiché ciò determinerebbe una inammissibile socializzazione del rischio di impresa. Il diniego dell’INPS è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo se evidentemente illogico, manifestamente incongruo o viziato da palese travisamento in fatto.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dell’edilizia, ha presentato istanza di CIGO per il periodo dal 23 giugno al 3 agosto 2025, a causa della sospensione delle attività per quattro dipendenti impiegati presso un cantiere in Siracusa. L’evento impeditivo è stato qualificato come causa transitoria e non imputabile e motivato con relazione tecnica, contratti di appalto, verbali e accordi integrativi.
A seguito di richiesta istruttoria dell’INPS del 4 luglio 2025, la società ha depositato una relazione integrativa, illustrando che l’unico accesso utilizzabile al cantiere era attraverso un ristorante, come noto sin dall’origine del contratto, e che il tentativo di soluzione alternativa — appoggio dei ponteggi su una copertura adiacente — era risultato impraticabile. Con provvedimento del 22 agosto 2025 l’INPS ha respinto la domanda, ravvisando una consapevole scelta negoziale e l’assunzione del rischio d’impresa. La società ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione centrale della qualificazione dell’evento sospensivo: se esso rientri tra gli eventi transitori e non imputabili all’impresa, oppure costituisca manifestazione del normale rischio imprenditoriale. Richiamando l’art. 11 d.lgs. n. 148/2015 e il D.M. n. 95442/2016, il Collegio ricostruisce la nozione di evento non imputabile attraverso TAR Basilicata n. 358 del 2016 e Cons. Stato sez. VI n. 8129 del 2010, secondo cui rilevano fatti naturali o umani esterni che sfuggono al dominio dell’imprenditore, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis o l’illecito del terzo.
La regola inversa è richiamata tramite TAR Basilicata n. 255 del 2015 e Cons. Stato sez. VI n. 6512 del 2011: l’evento interruttivo è ascritto al datore di lavoro quando consegue all’erroneità delle scelte imprenditoriali o rientra nell’alea dell’attività di impresa. Il TAR Campania n. 6876 del 2023 chiarisce che la CIGO non è soccorso destinato a sopperire a scelte errate, pena la socializzazione del rischio.
Nel caso concreto, il Collegio ritiene la motivazione dell’Istituto logica e coerente con i fatti istruttori. Dalla relazione tecnica integrativa emerge che la società era consapevole, sin dalla stipula, della criticità dell’accesso. La scelta di stipulare comunque il contratto, confidando in una soluzione tecnica alternativa, costituisce decisione imprenditoriale con assunzione del rischio. L’impraticabilità della soluzione per insufficienza della struttura portante non integra forza maggiore, ma difficoltà tecnica la cui valutazione rientra nella diligenza professionale. Il sindacato giurisdizionale incontra i limiti della discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità evidente o palese travisamento, nella specie insussistenti.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto, il Tribunale richiama l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 e Cons. Stato n. 4114 del 2023: l’omessa comunicazione non vizia il provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Poiché il diniego si fonda su presupposto di fatto oggettivo e non contestato, nessun apporto collaborativo avrebbe modificato l’esito vincolato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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