Ordine di demolizione non notificato: inefficace e inammissibile l’impugnazione (TAR Sicilia n. 693 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione è atto ricettizio: esso non produce effetti se non è ritualmente notificato ai soggetti interessati o se questi non ne abbiano comunque acquisito piena conoscenza. Ne deriva che l’impugnazione dell’ordine non notificato è inammissibile per difetto di lesività attuale, restando salva la facoltà di proporre motivi aggiunti a seguito della piena conoscenza dell’atto. È conseguentemente illegittimo, e va annullato, il provvedimento che accerta l’inottemperanza a un ordine di demolizione mai portato a conoscenza dei destinatari, perché si fonda su un presupposto inefficace. L’obbligo di deposito degli atti, sancito dall’art. 46, secondo comma, cod. proc. amm., grava sull’Amministrazione, che non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento istruttorio.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato due provvedimenti del Comune: l’ordine di demolizione n. 39 del 26 luglio 2021 e il successivo provvedimento con cui è stata accertata l’inottemperanza a quell’ordine. Gli interessati hanno dedotto di non avere mai ricevuto la notifica dell’ordine presupposto, oltre alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla carenza di istruttoria in ordine al contesto urbanistico dell’immobile.
Il giudice ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell’art. 64, terzo comma, cod. proc. amm., ordinando al Comune di documentare l’eventuale notifica dell’ordine di demolizione. L’Amministrazione non ha dato seguito all’ordine, né ha depositato il provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il Comune non ha depositato alcuna documentazione attestante la notifica dell’ordine di demolizione, né ha versato in atti il provvedimento stesso, né l’ulteriore documentazione richiesta dall’art. 46, secondo comma, cod. proc. amm.. Sulla base degli atti deve quindi ritenersi che l’ordine non sia mai stato ritualmente notificato agli interessati.
Il dato è confermato dallo stesso provvedimento comunale impugnato, nel quale si afferma che l’ordine era stato notificato a uno solo dei destinatari. I ricorrenti, ad ogni buon conto, lo hanno impugnato senza averne piena conoscenza, restando salva la loro facoltà di proporre motivi aggiunti una volta acquisita piena conoscenza dell’atto che l’Amministrazione era tenuta a depositare e non ha depositato.
In ragione dell’omessa notifica, l’ordine di demolizione risulta inefficace. L’atto ricettizio, infatti, non produce effetti se non è ritualmente comunicato ai soggetti interessati o se questi non ne abbiano comunque acquisito piena conoscenza. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione dell’ordine, perché manca una lesività attuale.
Il provvedimento con cui è stata accertata l’inottemperanza va invece annullato, perché adottato sulla base della ritenuta inottemperanza a un ordine mai portato a conoscenza degli interessati. Caduto il presupposto inefficace, viene meno il fondamento del provvedimento successivo.
Il ricorso è quindi inammissibile quanto all’impugnazione dell’ordine inefficace e accolto quanto all’impugnazione del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza, sostanziale, dell’Amministrazione, con esclusione degli oneri della fase cautelare, non conclusasi con l’accoglimento della domanda dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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