Ordinanze contingibili e urgenti legittime anche se il pericolo dura da tempo (TAR Sicilia n. 690 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente l’elemento decisivo è la sussistenza attuale di un pericolo grave e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. L’origine del pericolo e la sua eventuale imputabilità all’Amministrazione sono irrilevanti, e il potere extra ordinem può essere esercitato anche quando la situazione di fatto da fronteggiare sussiste da tempo. Il mero decorso del tempo, quindi, non consuma il potere di ordinanza, perché rilevano solo l’attualità del pericolo e l’idoneità del provvedimento a porvi rimedio. La denominazione formale dell’atto è irrilevante, contando la sua sostanza giuridica. L’imposizione ripetuta di una transitoria servitù di passaggio non incide sulla legittimità dell’atto, ma legittima la richiesta di indennità dinanzi al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un terreno nel Comune di Motta Sant’Anastasia, accessibile dalla Strada Provinciale 13 mediante una stradina privata che nella parte terminale conduce all’area di un ex torrente, oggi struttura scatolata in cemento armato già utilizzata per lo scarico e il passaggio di acque fognarie. Dopo il subentro di un nuovo gestore nella manutenzione delle opere fognarie, l’interessato ha chiuso il cancello d’ingresso per ragioni di sicurezza, contestando la mancanza di titoli che giustificassero il passaggio.
Il Sindaco ha adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 21 gennaio 2025, imponendo di consentire l’accesso per novanta giorni; la misura è stata reiterata con ordinanza n. 10 del 28 aprile 2025 e poi con l’ordinanza n. 25 dell’8 agosto 2025, qualificata come “proroga”. Il ricorrente ha impugnato quest’ultima dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la giurisdizione del giudice amministrativo, in continuità con una propria precedente pronuncia. Secondo le Sezioni Unite n. 13899/2024, non rientrano nella nozione di acque pubbliche i liquami di fogna e le acque meteoriche non suscettibili di utilizzazioni pubbliche, destinati a confluire nelle condotte fognarie, che non sono annoverabili tra le opere idrauliche rilevanti ai fini della competenza del Tribunale delle Acque. È stata quindi esclusa la giurisdizione speciale di cui all’art. 143, lettera a), del regio decreto n. 1775/1933.
Nel merito, la Sezione ha rilevato che il ricorso è improcedibile quanto alla domanda di annullamento, avendo il provvedimento esaurito i suoi effetti, ma la legittimità dell’atto va comunque scrutinata ai sensi dell’art. 34, terzo comma, c.p.a.. Le eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti non richiedono esame, perché il provvedimento impugnato è legittimo e la domanda risarcitoria va respinta.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui, ai fini della legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente, decisivo è il pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con strumenti ordinari. L’origine del pericolo e la sua imputabilità all’Amministrazione sono irrilevanti; la perduranza del fenomeno può anzi costituire circostanza aggravante che rende l’intervento più indifferibile. Il decorso del tempo, ha precisato il Collegio richiamando Consiglio di Stato n. 2276/2025, non consuma il potere di ordinanza, rilevando solo l’attualità del pericolo e l’idoneità della misura a rimuoverlo.
Nel caso concreto sussisteva l’urgenza di provvedere, poiché dal corretto funzionamento del depuratore dipende il mantenimento della pulizia delle acque, dell’igiene e della salute pubblica. La denominazione “proroga” è ininfluente, trattandosi nella sostanza di una nuova ordinanza adottata perché la situazione di pericolo non era venuta meno. Le doglianze sulla praticabilità di soluzioni alternative sono rimaste semplici allegazioni, non sostenute da elementi di prova.
Consegue il rigetto della domanda risarcitoria, formulata facendo riferimento al canone di locazione anziché all’indennità per la servitù di passaggio. Il Collegio ha osservato incidentalmente che l’interessato può reclamare la relativa indennità dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 42, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 1053 c.c.. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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