Riconoscimento titolo estero di sostegno: il silenzio-inadempimento del Ministero viola i termini (TAR Lazio n. 10282 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione Europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di cui all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 — che fissa in tre mesi il termine per provvedere, elevabile a quattro in caso di richiesta di integrazioni ai sensi del comma 2 — sono presupposti sufficienti per configurare l’illegittimo silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. L’inerzia serbata oltre il termine complessivo di quattro mesi legittima il ricorso avverso il silenzio e l’ordine al giudice amministrativo di provvedere espressamente entro un termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
Una docente, in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento del titolo ai sensi della direttiva 2013/55/UE. L’amministrazione non si pronunciava sulla domanda entro i termini di legge, impedendo di fatto alla ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. La docente adiva quindi il TAR Lazio per ottenere una declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione a provvedere sul riconoscimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che l’obbligo di provvedere sorge dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del relativo termine, senza che sia necessario altro presupposto. Nel caso di specie, la domanda era stata presentata il 23 ottobre 2025 e l’amministrazione non aveva assunto alcuna determinazione, né aveva richiesto integrazioni documentali. Il Collegio ha ravvisato la violazione del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990 e del termine speciale di tre mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, termine che, considerato l’eventuale sub-procedimento di verifica della completezza documentale, può estendersi fino a quattro mesi.
L’inerzia del Ministero, protrattasi ben oltre tale arco temporale, ha integrato la fattispecie del silenzio-inadempimento. Il TAR ha pertanto ordinato all’amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda di riconoscimento entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inattività, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà concludere il procedimento entro i successivi 90 giorni.
Nell’esecuzione, l’amministrazione e il commissario sono tenuti a conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato richiamate in motivazione. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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