CILA non annullabile in autotutela: nota nulla per carenza di potere (TAR Lazio n. 690 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La CILA è atto privato non soltanto libero, ma, a differenza della SCIA, non assoggettato a un controllo pubblico sistematico secondo procedimenti formali e tempistiche perentorie. Rispetto agli interventi soggetti a CILA l’Amministrazione dispone di un unico potere, quello sanzionatorio ex art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, da esercitarsi quando le opere realizzate contrastino con la disciplina urbanistico-edilizia. Eventuali pronunciamenti anticipati dell’ente locale sull’ammissibilità e validità degli interventi comunicati con la CILA non costituiscono espressione di un potere legislativamente tipizzato e sono nulli per carenza di potere in astratto, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Un atto nullo non può fondare il successivo ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, della CILA in sanatoria presentata per interventi sul proprio immobile, nonché la successiva ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorso si fondava su più motivi: l’inoppugnabilità della CILA in autotutela, l’intervenuto decorso del termine di cui all’art. 21-nonies, l’illegittimità dell’ordine di ripristino per il cambio di destinazione d’uso fra categorie funzionali omogenee, già ritenuto dal Comune soggetto al regime della CILA. Il Comune si è costituito sostenendo l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo mezzo, con cui si deduceva l’invalidità del provvedimento di autotutela per l’impossibilità di incidere sulla CILA e, di riflesso, l’invalidità dell’ordine di ripristino fondato su un atto radicalmente invalido.

Il Collegio ha richiamato, anche ai sensi dell’art. 74 del cod. proc. amm., l’orientamento giurisprudenziale maggioritario: la CILA costituisce atto privato non sottoposto a controllo pubblico sistematico, ma soltanto conosciuto dall’Amministrazione affinché questa verifichi che le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio. La differenza rispetto alla SCIA è netta: rispetto alla CILA il Comune può esercitare un potere meramente sanzionatorio ex art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, mentre nel caso della SCIA il potere è repressivo, inibitorio e conformativo, oltre che di autotutela.

Da ciò discende che eventuali pronunciamenti anticipati dell’ente locale sull’ammissibilità e validità degli interventi comunicati con la CILA non sono espressione di un potere legislativamente tipizzato e vanno ritenuti nulli, siccome espressivi di un potere non previsto dall’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001.

Il Tribunale ha poi qualificato d’ufficio l’atto impugnato, spettando al Giudice amministrativo il potere di qualificare gli atti oggetto di giudizio tenendo conto del loro effettivo contenuto e della causa reale, senza vincolo alle deduzioni delle parti. Dall’esame dell’oggetto della nota, del richiamo al procedimento di annullamento in autotutela, dell’enucleazione dei presupposti dell’art. 21-nonies e del disposto che menziona espressamente l’annullamento della CILA, il Collegio ha concluso che il Comune ha inteso procedere proprio all’annullamento in autotutela della stessa. La nota è pertanto nulla per carenza di potere in astratto e non poteva fungere da presupposto idoneo dell’ordine di ripristino, anch’esso invalido.

Il ricorso è stato accolto nel primo motivo, con assorbimento delle restanti censure in applicazione del principio della ragione più liquida. La nota comunale è stata dichiarata nulla e l’ordinanza dirigenziale annullata, con condanna del Comune alle spese legali e alla restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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