Cessazione materia del contendere per adempimento posteriore alla notifica del ricorso per l’esecuzione del giudicato (TAR Basilicata n. 227 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avviato per l’esecuzione del giudicato di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, l’avvenuto adempimento dell’obbligo, successivo alla notifica del ricorso introduttivo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., atteso che la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta. La circostanza che l’adempimento sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso non incide sulla soccombenza dell’amministrazione, la quale va condannata al pagamento delle spese di lite, pur potendo il giudice tenere conto del comportamento di ravvedimento operoso nella liquidazione del loro ammontare.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo di € 1.000,00 a titolo di Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre spese di lite. L’amministrazione, tuttavia, non aveva provveduto spontaneamente all’adempimento, sicché la docente aveva notificato, in data 29.1.2026, un ricorso ai sensi degli artt. 112-115 cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Costituitosi in giudizio, il Ministero aveva eccepito che il credito era già stato accreditato sul borsellino elettronico della ricorrente in data 23.12.2025. La ricorrente aveva invece documentato che l’accredito era avvenuto solo in data 4.4.2026, ossia in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha respinto l’eccezione dell’amministrazione, rilevando che l’estinzione del credito era avvenuta il 4.4.2026, e quindi dopo la proposizione del ricorso avvenuta il 29.1.2026. Alla luce di tale sequenza temporale, il Collegio ha ritenuto che la pretesa azionata dalla ricorrente fosse stata interamente soddisfatta, sebbene solo in corso di giudizio.
Conseguentemente, facendo applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse della ricorrente alla decisione nel merito, una volta ottenuto l’adempimento dell’obbligo nascenti dal giudicato.
Sul fronte delle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di condannare comunque l’amministrazione soccombente al pagamento in favore del difensore antistatario, liquidandole in € 800,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato. In tale liquidazione, il TAR ha dichiarato di aver tenuto conto del comportamento di ravvedimento operoso dell’amministrazione, richiamando sul punto un consolidato orientamento del medesimo Tribunale.
La decisione conferma, pertanto, che la sopravvenienza dell’adempimento non esonera l’amministrazione dalla soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza, ma può incidere esclusivamente sulla quantificazione delle spese da porre a suo carico, in considerazione dell’avvenuta satisfazione della pretesa nel corso del giudizio.
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Nota della Redazione
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