Diploma di qualifica Istituto paritario valido per graduatorie ATA (TAR Lazio n. 692 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diploma di qualifica professionale conseguito presso un istituto paritario è giuridicamente valido quale titolo di accesso alle graduatorie di III fascia del personale ATA – profilo Collaboratore Scolastico, quando sia stato rilasciato nel periodo in cui l’istituto operava nel pieno regime di parità. L’eventuale disconoscimento del titolo presuppone uno specifico provvedimento di annullamento o revoca del riconoscimento della parità, non essendo sufficiente il richiamo generico alla mancanza dei requisiti di cui all’art. 1 del bando. Il provvedimento che esclude l’aspirante è illegittimo per difetto di motivazione, perché non consente di individuare quale, tra i molteplici requisiti elencati, risulti in concreto carente. Ne consegue l’annullamento del provvedimento di esclusione, con obbligo di riesame in capo all’amministrazione.
Il Fatto
Due candidati hanno impugnato il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale di Frosinone, ha disposto la pubblicazione della graduatoria permanente definitiva ATA 24 mesi, a.s. 2025/2026, per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, e il correlato elenco degli esclusi, ove comparivano i loro nominativi.
L’esclusione era fondata sul rilievo della mancanza dei requisiti di cui all’art. 1 del bando. I ricorrenti hanno sostenuto di possedere tutti i requisiti richiesti, ivi compreso l’idoneo titolo di studio, costituito dalla qualifica di “operatore dei servizi della ristorazione settore cucina”, conseguita nell’a.s. 2012/2013 presso un istituto paritario di Napoli. La questione è giunta al vaglio del giudice amministrativo dopo l’accoglimento della domanda cautelare e una successiva ordinanza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il provvedimento impugnato era carente di motivazione. L’amministrazione aveva ancorato l’esclusione al mero richiamo alla mancanza dei requisiti di cui all’art. 1 del bando, norma che però elenca una pluralità di requisiti, senza chiarire di quali, tra essi, i candidati fossero effettivamente privi.
In adempimento dell’ordinanza istruttoria, l’amministrazione ha depositato una relazione dalla quale è emerso che il disconoscimento dei titoli era derivato dalla ritenuta non idoneità del diploma di qualifica conseguito presso l’istituto paritario. I dirigenti degli istituti scolastici, sulla base di una raccomandazione di un Ufficio Scolastico Regionale, avevano ritenuto non validi i servizi prestati in virtù dell’inserimento in graduatoria con quel titolo.
Il Collegio ha ritenuto tale ricostruzione non condivisibile. Il titolo di studio dei ricorrenti risulta conseguito nel pieno regime di parità dell’istituto. La nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania attesta che l’istituto paritario ha funzionato come istituto secondario di secondo grado fino all’a.s. 2017/2018 e che solo successivamente è intervenuta la revoca del riconoscimento della parità, con decorrenza dall’a.s. 2018/2019.
Il quadro normativo di riferimento — l’art. 8, comma 5, d.P.R. n. 87/2010, la C.M. n. 17 del 2010, le Linee Guida adottate con D.M. n. 4/2011 e la C.M. n. 101 del 2010 — conferma che, al termine dell’a.s. 2012/2013, si sono ancora svolti esami per il conseguimento del diploma di qualifica in regime transitorio. Per l’anno in cui i ricorrenti hanno sostenuto gli esami, l’istituto operava dunque nel pieno regime di parità e i titoli rilasciati dovevano considerarsi legalmente validi a tutti gli effetti.
Il Collegio ha sottolineato che nessun provvedimento amministrativo ha mai annullato o revocato il riconoscimento di parità per l’anno in questione, né è intervenuto alcun provvedimento specifico di annullamento dei titoli rilasciati. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del decreto e obbligo di riesame per l’amministrazione, condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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