Ottemperanza alla Carta del Docente e istanza di riunione dei ricorsi seriali (TAR Lombardia n. 1017 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’istanza di riunione di ricorsi seriali proposta dall’Amministrazione soccombente non può essere accolta quando difettino i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, non essendo sufficienti né l’identità della materia e delle questioni dibattute, né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore. L’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 consentono l’ottemperanza quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, restando irrilevante l’assenza di copertura finanziaria addotta dall’Amministrazione. La finalità di ridurre l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione non può ritorcersi in danno dei ricorrenti, comprimendo il ristoro delle spese e l’esito vittorioso della lite.

Il Fatto

La ricorrente agisce dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta Elettronica del Docente per tre annualità scolastiche, nella misura di € 500,00 ciascuna, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione.

Il titolo, notificato ai fini dell’esecuzione, non è stato appellato ed è passato in giudicato. Il Ministero, tuttavia, è rimasto inerte, omettendo di rilasciare la Carta e di accreditare le somme, nonostante il decorso del termine dilatorio. Di qui la domanda di condanna in un termine prefissato e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di riunione dei numerosissimi ricorsi per ottemperanza proposta dalla difesa erariale, fondata sulla serialità del contenzioso e sull’identità dello studio legale patrocinatore. L’istanza non è accolta: mancano i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, poiché le sentenze azionate e le parti ricorrenti sono di volta in volta diverse.

Il Tribunale chiarisce che non basta l’identità della materia e delle questioni dibattute per integrare la connessione oggettiva, né l’identità parziale dello studio legale per fondare quella soggettiva. La finalità di contenere l’onere delle spese non può tradursi in un pregiudizio per i singoli ricorrenti, ai quali verrebbe compressa la possibilità di ottenere il ristoro delle spese e, con esso, l’effettività dell’esito vittorioso su somme individualmente esigue.

Il Collegio distingue peraltro l’ipotesi in cui l’Amministrazione provveda in corso di causa: in tal caso ravvisa giusti motivi di compensazione delle spese, nonostante l’adempimento tardivo, in considerazione delle oggettive difficoltà organizzative derivanti dalla mole del contenzioso.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Risultano quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., non essendo contestato il perdurante inadempimento.

Il ricorso è accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento è nominato un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto, con facoltà di delega e di ricorso, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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