Requisiti del bando e sanatoria della domanda prima della scadenza del termine (TAR Emilia-Romagna n. 596 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di finanziamento disciplinate da un bando, l’Amministrazione non può adottare un’interpretazione eccessivamente formalistica della lex specialis che conduca all’esclusione di un’impresa la quale abbia acquisito il requisito di partecipazione prima della scadenza del termine di presentazione delle domande. Poiché la procedura è di tipo “valutativo a sportello” ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 123/1998, l’Amministrazione deve considerare la domanda come presentata alla data di acquisizione del requisito e verificare la finanziabilità secondo l’ordine cronologico di presentazione, senza pregiudizio per i soggetti che hanno già ottenuto il beneficio. Interpretazioni formalistiche disallineate rispetto ai superiori interessi pubblici non sono consentite.

Il Fatto

La società ricorrente, futura gestrice di una struttura alberghiera oggetto di ristrutturazione, ha partecipato a un bando regionale per il sostegno degli investimenti delle imprese del turismo. Prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, la società ha trasmesso al SUAP la SCIA per l’avvio dell’attività ricettiva e ha comunicato l’intervenuta gestione dell’immobile. Ciononostante, la domanda è stata esclusa perché al momento dell’inoltro non risultava svolta alcuna attività alberghiera nell’immobile e la società non ne era ancora formalmente gestore.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura sulla presunta oscurità del bando, poiché il dato letterale era inequivocabile nel richiedere il collegamento diretto tra gestore e struttura per cui si chiede il contributo. Tuttavia, il Collegio ha valorizzato la circostanza che la società ha assunto la gestione prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata al 5 settembre 2023.

Richiamando il precedente del T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, n. 460 del 2022, il Tribunale ha affermato che l’interpretazione della lex specialis deve privilegiare l’interesse pubblico al corretto impiego delle risorse, non essendo consentite interpretazioni formalistiche disallineate rispetto ai valori sottesi al bando. L’Amministrazione avrebbe dovuto ammettere la regolarizzazione della domanda, considerando che l’acquisizione del requisito è avvenuta prima della scadenza e che nessun terzo avrebbe potuto invocare la lesione della par condicio.

In ragione della natura della procedura, di tipo “valutativo a sportello” ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 123/1998, la domanda deve essere considerata come presentata alla data di acquisizione del requisito. La Regione dovrà pertanto accertare la finanziabilità considerando tale data e, in caso di esito positivo, riconoscere il beneficio reperendo risorse aggiuntive oltre allo stanziamento già erogato, senza pregiudizio per le imprese beneficiarie. Il Tribunale ha infine disposto l’estromissione della società controinteressata, in quanto la sua posizione non sarebbe incisa dall’accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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